{"id":212,"date":"2018-05-23T13:56:37","date_gmt":"2018-05-23T12:56:37","guid":{"rendered":"https:\/\/uiltucs.it\/rossetto\/?p=212"},"modified":"2018-05-23T14:10:47","modified_gmt":"2018-05-23T13:10:47","slug":"rossi-stai-punito","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/uiltucs.it\/rossetto\/rossi-stai-punito\/","title":{"rendered":"Rossi&#8230; STAI PUNITO!"},"content":{"rendered":"<p>Quando c&#8217;era il servizio di leva ai soldati capitava di essere apostrofati cos\u00ec. Ora il servizio militare non ci sta pi\u00f9, ma sappiamo che nelle aziende basta poco (a volte addirittura quasi nulla) per far scattare una sanzione disciplinare. <strong>Cerchiamo di vedere quando, e soprattutto come, conviene agire per contestarla<\/strong>.<\/p>\n<p>Affinch\u00e9 sia valida, una sanzione deve essere preceduta da una contestazione di addebito e dalla difesa del lavoratore. La contestazione, a sua volta, per essere valida deve rispettare alcune regole:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Non dev\u2019essere generica<\/strong>, ma molto specifica! &#8211; <em>non \u00e8 accettata ad esempio dalla giurisprudenza una contestazione generica di &#8220;scarsa collaborazione&#8221;<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Deve essere tempestiva<\/strong>! Ossia inviata o consegnata al lavoratore appena il datore di lavoro rileva il fatto che ritiene sanzionabile &#8211; <em>se mi contestano una cosa dopo sei mesi, posso non ricordare bene e quindi il mio diritto a difendermi viene pregiudicato!<\/em><\/li>\n<li>I fatti su cui si fonda la sanzione devono coincidere con quelli oggetto della contestazione (vale a dire che &#8211; ad esempio &#8211; non ti posso contestare un&#8217;assenza e poi punirti perch\u00e9 sei arrivato in ritardo).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Di regola la <strong>contestazione deve avvenire in forma scritta<\/strong>, ci\u00f2 vale in assoluto se si prevede una sanzione pi\u00f9 grave di un &#8220;richiamo verbale&#8221;.<\/p>\n<p>Se ci viene contestata una <strong>recidiva<\/strong>, cio\u00e8 un comportamento reiterato, che ha gi\u00e0 dato luogo ad un precedente provvedimento disciplinare, questa circostanza deve essere esplicitamente evidenziata nella contestazione!<\/p>\n<p><strong>Quando arriva una lettera di contestazione bisogna rispondere sempre (e rapidamente)<\/strong>! Una mancata risposta \u00e8 peggiore di una risposta in cui si ammettono le colpe (che comunque \u00e8 sempre meglio evitare!).<\/p>\n<p>Lo Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300\/70) dice anche come rispondere: possiamo farlo per iscritto, oppure chiedere un incontro: <strong>in ogni caso la risposta va data entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Nei luoghi di lavoro in cui \u00e8 presente una R.S.A. \u00e8 consigliabile richiedere un incontro e farsi accompagnare dal rappresentante sindacale!<\/strong><\/p>\n<p>Soltanto una volta sentito il lavoratore (o aver ricevuto le sue giustificazioni scritte), il datore di lavoro pu\u00f2 comminare una sanzione!<\/p>\n<p>Ricordiamo che secondo l\u2019art 227 del Ccnl del Terziario, applicato dalla <strong>Rossetto<\/strong>, l\u2019adozione eventuale del provvedimento disciplinare deve essere comunicata al lavoratore entro e non oltre il termine di 15 giorni (nella generalit\u00e0 dei casi) dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per fornire le proprie giustificazioni, dopodich\u00e9 se il datore di lavoro tarda, la sanzione \u00e8 facilmente annullabile!<\/p>\n<p>Ma una volta ricevuta la sanzione sono obbligato ad accettarla o, se penso di aver ragione, posso ancora farmi valere? <strong>Se non si ritiene giusta la sanzione esistono due strade<\/strong>: nei casi pi\u00f9 gravi si pu\u00f2 ricorrere alla magistratura! In questo caso il datore di lavoro ha l\u2019onere di provare l\u2019esistenza dell\u2019addebito contestato!<\/p>\n<p>Negli altri casi si pu\u00f2 richiedere entro 20 giorni dalla comunicazione della sanzione la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato alla Direzione Territoriale del Lavoro della provincia in cui ha sede il punto vendita, al fine di ottenere la revoca o la conversione del provvedimento.<\/p>\n<p><strong>Per fare questo \u00e8 indispensabile rivolgersi alle sedi locali (provinciali) delle organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl<\/strong>. I recapiti delle sedi della UILTuCS sono indicate nella sezione &#8220;<a href=\"https:\/\/uiltucs.it\/rossetto\/dove-siamo\/\"><strong>DOVE SIAMO<\/strong><\/a>&#8221; di questo blog!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quando c&#8217;era il servizio di leva ai soldati capitava di essere apostrofati cos\u00ec. Ora il servizio militare non ci sta pi\u00f9, ma sappiamo che nelle aziende basta poco (a volte addirittura quasi nulla) per far scattare una sanzione disciplinare. Cerchiamo di vedere quando, e soprattutto come, conviene agire per contestarla. Affinch\u00e9 sia valida, una sanzione&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":213,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_mi_skip_tracking":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[22,6,23],"class_list":["post-212","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-provvedimenti-disciplinari","tag-rossetto","tag-sanzione-disciplinare"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/uiltucs.it\/rossetto\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/212","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/uiltucs.it\/rossetto\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/uiltucs.it\/rossetto\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/uiltucs.it\/rossetto\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/uiltucs.it\/rossetto\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=212"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/uiltucs.it\/rossetto\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/212\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":216,"href":"https:\/\/uiltucs.it\/rossetto\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/212\/revisions\/216"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/uiltucs.it\/rossetto\/wp-json\/wp\/v2\/media\/213"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/uiltucs.it\/rossetto\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=212"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/uiltucs.it\/rossetto\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=212"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/uiltucs.it\/rossetto\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=212"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}