Lavoro Domestico: avvio consultazioni per il rinnovo del contratto
Più diritti e riconoscimento per chi lavora nelle case italiane. Novità su permessi, genitorialità e retribuzioni
Dopo la firma dell’Ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale del lavoro domestico, sottoscritta il 28 ottobre 2025 dalle organizzazioni sindacali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e Federcolf, prendono ufficialmente avvio le consultazioni sindacali con le lavoratrici e i lavoratori del settore.
Il nuovo contratto, entrato in vigore il 1° novembre 2025, rappresenta un traguardo significativo, sia dal punto di vista normativo che economico, con l’introduzione di misure volte a migliorare le tutele e la qualità del lavoro domestico.
Al termine delle consultazioni, gli esiti finali saranno trasmessi entro la prima settimana di dicembre alle Segreterie nazionali delle rispettive organizzazioni sindacali.
Tale passaggio rappresenta una tappa cruciale nel percorso di valorizzazione e riconoscimento del lavoro domestico, un settore fondamentale del sistema di welfare familiare e sociale del Paese.
Le principali novità del rinnovo contrattuale:
Art. 6 – Contratto individuale di lavoro
Viene introdotto l’obbligo di indicare, nel contratto individuale, la collocazione temporale, il periodo e la modalità di corresponsione del salario. Inoltre, ogni modifica contrattuale dovrà essere preventivamente concordata tra le parti.
Art. 19 – Permessi
È riconosciuto il diritto a permessi retribuiti o non retribuiti, secondo gli accordi tra le parti, per assistere familiari con grave disabilità certificata. Si tratta di un risultato particolarmente rilevante, poiché il settore del lavoro domestico è tuttora escluso dall’applicazione della Legge 104/1992.
Art. 25 – Genitorialità
È previsto un congedo retribuito di dieci giorni per i padri lavoratori, fruibile nei due mesi precedenti la nascita e nei cinque successivi. È inoltre introdotto il congedo genitoriale con conservazione del posto di lavoro, della durata di quattro mesi continuativi, successivi al congedo di maternità o paternità alternativo.
Art. 36 – Vitto e alloggio
Il valore mensile di vitto e alloggio sarà calcolato moltiplicando il valore giornaliero per 30 giorni.
Art. 38 – Valorizzazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali di vitto e alloggio
È previsto l’innalzamento dall’80% al 90% della percentuale di adeguamento dei minimi retributivi in relazione alla variazione del costo della vita rilevata annualmente dall’Istat.
Art. 55 – Trattamenti minimi contrattuali
Oltre al recupero dell’inflazione previsto dall’art. 38 del Ccnl, che nel periodo 2021–2025 ha raggiunto 135,75 euro, è stabilito un incremento economico di 100 euro lordi a regime per il livello BS, parametrato per gli altri livelli.
Gli aumenti saranno corrisposti con gradualità secondo le seguenti decorrenze:
1° gennaio 2026: +40 euro lordi
1° gennaio 2027: +30 euro lordi
1° gennaio 2028: +15 euro lordi
1° settembre 2028: +15 euro lordi
L’aggiornamento retributivo di cui all’art. 38 del precedente Ccnl verrà applicato sui minimi retributivi complessivi comprensivi degli aumenti concordati.

