Tk Elevator Italia, firmata l’ipotesi di accordo del primo contratto integrativo
Il 29 dicembre 2025 è stata sottoscritta da Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs, l’ipotesi di accordo del primo contratto integrativo per i lavoratori e le lavoratrici dell’azienda TK Elevator Italia S.p.A.
Il testo recepisce l’esito della trattativa protrattasi per oltre un anno e conclusasi giorno 26 settembre 2025 col raggiungimento di un’intesa di massima su un impianto normativo ed economico integrativo del Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi, fortemente voluto dai lavoratori e dalle lavoratrici di TKEI e dalle loro rappresentanze sindacali che ne hanno sostenuto la piattaforma rivendicativa e supportato attivamente ogni fase della trattativa.
L’ipotesi di accordo verrà sottoposta al vaglio delle assemblee sindacali che si terranno entro il mese di gennaio 2026, ad esito positivo delle quali assumerà efficacia definitiva con durata triennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, con clausola di ultra-vigenza se non disdettato.
L’accordo si applicherà a tutto il personale alle dipendenze di TKEI, sia con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato e a tutto il personale impiegato attraverso contratto di somministrazione, al fine di assicurare loro la parità di trattamento a parità di mansioni.
Il sistema di relazioni sindacali prevede un livello nazionale ed uno decentrato, riconoscendo ad ognuno di essi le rispettive materie oggetto di informazione e consultazione, con attenzione alle innovazioni tecnologiche e all’impatto dell’intelligenza artificiale.
Per lo svolgimento dell’attività sindacale, le rappresentanze Rsa/Rsu potranno avvalersi di agibilità ulteriori rispetto alle previsioni di legge e di Ccnl e le assemblee potranno tenersi anche in modalità telematica.
Inoltre, attraverso la costituzione di un organo di coordinamento nazionale, le rappresentanze sindacali potranno esercitare collegialmente le proprie prerogative con effetto su tutte le sedi aziendali, indipendentemente dal numero di addetti e potranno usufruire di un monte ore di permessi sindacali aggiuntivo.
Il ricorso ad appalti e terziarizzazioni potrà avvenire solo con la stretta osservanza di un sistema di regole e di requisiti condivisi fra le parti firmatarie a contrasto del dumping contrattuale e a tutela dei diritti e della salute dei lavoratori, contro fenomeni di illegalità, concorrenza sleale e lavoro sottocosto.
Consistenti le misure mirate al benessere dei lavoratori e delle lavoratrici. Vengono riconosciuti e definiti: il diritto alla disconnessione; 8 ore di permessi retribuiti aggiuntivi per visite mediche; un servizio gratuito di counselling; un mese di congedo parentale aggiuntivo retribuito al 30% e possibilità di lavorare in full remote per le lavoratrici madri entro il primo anno del bambino; 3 giorni di congedo retribuito al 100% aggiuntivi al congedo di paternità obbligatorio.
Particolare attenzione al contrasto alle molestie e alle violenze, con integrazione a carico dell’azienda di un mese di congedo retribuito aggiuntivo rispetto alle previsioni di legge e di Ccnl, alle lavoratrici che dovessero accedere a percorsi di protezione derivanti da violenza di genere e predisposizione ad un percorso atto a definire ruolo e competenze della figura del Garante di Parità.
Il lavoro agile, già praticato e diffuso in azienda, viene nell’ipotesi di accordo di Cia regolamentato collettivamente fra le parti ed è previsto nella misura di una giornata a settimana per il personale delle filiali e di due giornate per quello dell’Head Quarter, da svolgersi esclusivamente fra le ore 7:00 e le ore 19:00, con diritto alla disconnessione fuori da tale fascia oraria. Riconosciuto il buono pasto per le prestazioni rese in smart working.
Al tema della salute e sicurezza sul lavoro è dedicato un apposito paragrafo che estende le tutele e i diritti previsti dal D.Lgs. 81/08 e dal Ccnl Tds, per meglio rispondere alle peculiarità del settore ascensori in cui opera TKEI.
Verranno monitorati e comunicati alle Rls gli eventi cosiddetti di quasi infortunio e verranno introdotte ulteriori attività formative. Riconosciuta inoltre un’ora di assemblea aggiuntiva da dedicare specificatamente alla salute e sicurezza.
Incluse nella disciplina della contrattazione aziendale le definizioni inerenti orario di lavoro, riposo giornaliero e pausa pranzo.
Ricondotto alla contrattazione l’istituto della reperibilità, centrale nello svolgimento delle attività di manutenzione degli impianti, regolando le parti normativa ed economica. L’adesione al programma di reperibilità avverrà su base volontaria fra i tecnici idonei e comporterà la disponibilità all’intervento fuori dall’orario di lavoro per risolvere situazioni di emergenza, per un massimo di una settimana ogni quattro.
I turni verranno predisposti dall’azienda con cadenza mensile. A tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, è garantito il riposo compensativo con ripresa del servizio ritardata rispetto al normale orario fino a consentire un riposo minimo giornaliero continuativo di almeno 9 ore.
L’indennità settimanale lorda di reperibilità sarà incrementata progressivamente dagli attuali 250 euro: a 260 euro per il 2026; a 270 euro per il 2027; a 280 euro dalla settimana che comprende il 1° gennaio 2028 e fino al 4 giugno 2028; a 300 euro dal 5 giugno 2028 al 31 dicembre 2028.
Il tempo di intervento, comprensivo del tempo di viaggio, sarà retribuito con la maggiorazione omnicomprensiva del 100%, dal momento della chiamata a quello del successivo rientro.
Infine, viene assunto e confermato l’accordo di armonizzazione fra Ccnl Metalmeccanico e Ccnl Tds del 27 gennaio 2011 seguito alla fusione per incorporazione di varie società specializzate del settore ascensoristico nell’allora ThyssenKrupp Elevator Italia S.p.A., oggi TKEI.
Tale pattuizione prevede, fra l’altro, l’adozione delle maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo, notturno, proprie del Ccnl Metalmeccanico.
Sul versante prettamente economico raggiunto inoltre l’accordo per l’istituzione di un welfare aziendale con prestazioni che prevedono: opere e servizi per finalità sociale; educazione, istruzione e assistenza; beni e servizi in natura; servizi di trasporto collettivo.
Gli importi annuali pro-capite in credito welfare sono: 300 euro per l’anno 2026; 400 euro per il 2027; 500 euro per il 2028. Beneficiari del conto credito welfare saranno tutti i dipendenti operai, impiegati e quadri, assunti a tempo indeterminato o con contratto di somministrazione a tempo indeterminato al 30 settembre dell’anno precedente quello di competenza.
La firma del primo contratto integrativo aziendale in TK Elevator Italia S.p.A. rappresenta uno strumento per migliorare le condizioni di lavoro e di retribuzione per i circa 500 dipendenti dell’azienda e consegna alla contrattazione la regolamentazione delle peculiarità proprie di un comparto del terziario quale quello in cui opera l’azienda.
Un risultato reso possibile grazie al lavoro e all’impegno delle strutture e delle rappresentanze sindacali territoriali e di tutta la delegazione trattante.

