Auchan: illegittimo togliere ai lavoratori il superminimo ad personam
Con sentenza n. 438 del 3 marzo 2016, il Tribunale di Torino ha respinto l’opposizione di Auchan al decreto ingiuntivo che le intimava di procedere al pagamento del superminimo ad personam non riassorbibile riconosciuto a una lavoratrice e “dichiara tenuta e condanna la AUCHAN spa a pagare”.
Si tratta della prima sentenza “di merito” su questa materia e conferma l’esattezza della tesi sostenuta dalla UILTuCS attraverso numerosi decreti ingiuntivi depositati in diversi tribunali. Questo vuol dire che la cancellazione dalla busta paga di migliaia di dipendenti Auchan della voce “superminimo ad persona non riassorbibile” operata dall’Azienda a partire dal luglio 2015 è un atto illegittimo.
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