Auchan: le motivazioni della condanna in appello
La Corte d’Appello di Torino, richiamandosi anche alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, fa completamente sua la tesi sostenuta dai legali della UILTuCS, che consiste nel ritenere l’ex premio, ora assegno ad personam, un istituto salariale non più disponibile alla regolamentazione degli accordi collettivi, in quanto entrato nell’esclusivo patrimonio individuale del lavoratore e quindi nel suo contratto individuale di lavoro. Ne consegue che anche qualora vi fosse una forzatura da parte di un successivo accordo collettivo nel mettere mano sull’Assegno ad Personam questa risulterebbe nulla.
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