Ccnl Agidae, firmato l’accordo di rinnovo: i punti principali
È stato sottoscritto il 12 marzo l’accordo di rinnovo del Ccnl Agidae 23/25, a seguito dell’accordo sottoscritto. Ecco qui la nota stampa dettagliata sulla ratifica.
Una trattativa che nella sua fase conclusiva ha vissuto momenti complicati che però una volta superati hanno consentito di ottenere risultati di assoluto rilievo.
Le parti si sono infatti lungamente confrontate su: aumenti tabellari; tempo determinato; part time; previdenza complementare; indennità; maternità; qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale; premio di merito e progressione orizzontale di carriera; permessi per cariche sindacali:
Il nuovo trattamento economico che verrà erogato in due tranche, la prima a febbraio 2025 di euro 100 al livello medio C2 da riparametrarsi per tutti gli altri livelli e, la seconda tranche, da erogarsi a ottobre 2025 di euro 75 determina un incremento a regime pari a euro 175 al C2 pari ad oltre il 10%.
Sulla scorta degli intervenuti recenti rinnovi nel comparto e della normativa vigente, si è convenuto di disciplinare contrattualmente le condizioni tese ad ampliare fino a 24 mesi di durata i rapporti di lavoro a tempo determinato, nonché le causali per il ricorso a questo contratto. Sarà possibile prorogare detta tempistica fino a 36 mesi solo lì dove il datore di lavoro abbia trasformato a tempo indeterminato almeno il 25% dei contratti stipulati a tempo determinato.
Ai lavoratori assunti con contratto a tempo parziale il lavoro supplementare verrà retribuito con una maggiorazione del 15%. Il consolidamento dell’orario di prestazione supplementare dovrà esser riconosciuto almeno in una quota pari al 70% delle ore rese.
Cambia la categoria e la posizione economica per gli autisti con patente B/C che saranno inquadrati nella categoria C in posizione economica C1 e per gli autisti con patente D/K in posizione economica C1 andranno nella posizione economica C2.
Intenso, arduo e proficuo il confronto intervenuto nel corso dei precedenti mesi a fronte del quale si è convenuto, d’intesa con le Confederazioni, di istituire il fondo di previdenza complementare Previfonder.
In materia di inquadramento professionale, segnatamente all’area socio-assistenziale educativa, l’intesa abroga la posizione economica A creando la nuova posizione economica A1 per il personale senza titolo specifico adibito a prestazioni esclusivamente di attesa notturna nelle comunità per minori a far data dal 1 marzo 2025.
Rivisitate inoltre tutte le maggiorazioni previste per il lavoro notturno. Per ogni ora prestate dalle 22 alle 6, al dipendente verrà riconosciuta una maggiorazione del 20% della quota oraria lorda spettante, con un incremento pari al 5%.
Le ore notturne lavorate durante le giornate festive verranno retribuite con un incremento del 10%, ovvero con una maggiorazione di miglior favore pari al 40% della quota oraria lorda spettante.
Il lavoro festivo ordinario per i lavoratori turnisti inoltre vede un incremento della maggiorazione del 5%, ovvero sia, al dipendente verrà riconosciuto per effetto dell’intesa raggiunta una maggiorazione della quota oraria lorda del 20% per ogni ora prestata.
L’indennità per la presenza notturna, nelle strutture socioassistenziali educative per minori passa da 35€ a 45€.
Infine, anche le festività lavorate verranno indennizzate con la maggiorazione del 20%.
In ordine alla maternità, il periodo di astensione obbligatorio darà diritto a un’indennità pari al 100% della retribuzione.
Per quanto attiene alla qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, i dipendenti potranno accedere ai corsi volti all’acquisizione delle competenze in materia di formazione ECM (Educazione Continua in Medicina). Il costo del 50% delle ore necessarie al conseguimento dei crediti sarà a carico del datore di lavoro.
Ai dirigenti sindacali vengono concessi 10 gg di permessi sindacali retribuiti.
Infine, per quanto riguarda l’articolato sul premio di merito e la progressione orizzontale di carriera, tre le novità introdotte: le giornate impiegate per permessi sindacali sono da computarsi quali ore di reale presenza; anche la maternità obbligatoria verrà computata a tutti gli effetti come presenza.