Circolare INPS su sgravi contributivi per la contrattazione di II livello
Pubblicata la circolare INPS n.78 del 17.06.2014 contenente la determinazione, per l’anno 2013, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dalle leggi n.92/2012 e n. 247/2007.
Con riferimento all’anno 2013, con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno, è concesso ai datori di lavoro uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, nel limite del 2,25% della retribuzione contrattuale complessivamente percepita da ciascun lavoratore.
Lo sgravio si applica ai contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro nella misura di 25 punti percentuali dell’aliquota a carico del datore di lavoro, e sull’intera quota a carico dei lavoratori.
Ai fini della fruizione del beneficio, i contratti collettivi aziendali o territoriali devono:
a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e organizzazioni sindacali e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei datori ovvero dalle associazioni a cui aderiscono, presso la DTL entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale e quindi entro il 30 giugno 2014;
b) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.
Le imprese avranno una riduzione di 25 punti percentuali sui contributi previdenziali a loro carico sull’erogazione ammessa allo sgravio; i lavoratori avranno uno sgravio contributivo pari al totale dei contributi previdenziali a loro carico calcolato sul premio di risultato ammesso al beneficio.
Per le imprese di somministrazione lavoro si fa riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.
La fruizione dell’incentivo è subordinata al rispetto della regolarità contributiva oltreché al rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
La procedura prevede che i datori di lavoro, inoltrino, esclusivamente per via telematica, apposita domanda all’Inps, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali.
La domanda deve contenere:
a) i dati identificativi dell’azienda;
b) la tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e data di sottoscrizione dello stesso
c) la data di avvenuto deposito del contratto presso la competente Direzione territoriale del lavoro;
d) l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;
e) ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall’Istituto di Previdenza.
Il budget complessivo a disposizione è di 607 ml, di cui il 62,5% riservato agli accordi aziendali e il 37,55 a quelli territoriali; in caso di mancato utilizzo il residuo sarà attribuito all’altra tipologia.