Comunicazione obbligatoria e trattamenti di sostegno al reddito
I lavoratori beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito per cassa integrazione e mobilità erano obbligati, nel caso intendessero iniziare una qualsiasi attività lavorativa a darne tempestiva comunicazione (preventiva in caso di cig ed entro 5 gg in caso di mobilità) alla sede Inps competente per territorio, pena la decadenza dal diritto alla prestazione stessa.
A tale proposito con l’emanazione del Decreto Legge n° 76, del 28 giugno 2013, all’art. 9 comma 5, il legislatore introduce un’interpretazione estensiva delle previsioni contenute nel Dlgs 181/2000, in materia di comunicazioni obbligatorie, rendendo operativa la pluriefficacia della comunicazione prodotta dal nuovo datore di lavoro ai Servizi dell’Impiego anche riguardo alle dichiarazioni previste a carico del lavoratore percettore del trattamento di sostegno al reddito.
In buona sostanza, come confermato dal messaggio dell’Inps del 25 settembre u.s., nel caso in cui il lavoratore beneficiario di indennità di disoccupazione, mobilità o integrazione salariale intenda accettare una nuova attività lavorativa presso un altro datore di lavoro, non risulta più obbligato a rendere la prevista comunicazione perchè surrogata dalla pluriefficacia della comunicazione obbligatoria in capo al datore di lavoro.
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