ESMA e Mifid II: valutazione positiva di Federpromm sulle linee guida
Una concreta evoluzione al processo di cambiamento delle regole di governance dei mercati finanziari. Federpromm e Opec Financial esprimono una valutazione positiva all’architettura complessiva delle direttive comunitarie tutta a vantaggio della trasparenza del pubblico risparmio.
Le linee guida divulgate in questi giorni dall’Esma (European Securities and Markets Authority) per l’applicazione della Direttiva Mifid 2 (Markets in Financial Instruments Directive II) e il testo del Governo (Atto n.413 sottoposto per il parere alle apposite Commissioni Parlamentari (Comm.VI di Camera e Senato) confermano come i tempi oggi siano maturi – diremmo finalmente – per dare un assetto regolamentare trasparente a tutto il sistema finanziario dei paesi dell’UE.
Un processo – afferma Marucci della Federpromm – che ha richiesto anni di collaudo, di confronti a viso aperto tra tutti i soggetti interessati; a volte, prese di posizione contrastanti sul piano politico, accademico, di categorie professionali con logiche invasive e di potere che hanno ritardato questo processo di cambiamento.
Indubbiamente precisa Marucci, il Report finale (Final Report” di Esma che riguarda le line guida (Guidelines on Mifid II) si pone in un quadro sinottico di norme che dovranno garantire condizioni uniformi per favorire l’attività transfrontaliera (cd passaporto unico) tra tutti i paesi della comunità, ma anche eliminare quelle criticità nella distribuzione di prodotti e servizi veicolati anche attraverso piattaforme automatiche, sempre e comunque a favore dei clienti.
Tali indirizzi che si innestano nell’ambito del testo governativo (atto del Governo n.413) trasmesso alle Camere il 27 maggio 2017 per il parere, saranno oggetto di confronto tra tutte le forze in campo, per la sua definitiva approvazione entro tempi presumibilmente ristretti.
Federpromm e Opec Financial, in proposito hanno trasmesso alle apposite Commissioni parlamentari (VI di Camera e Senato) le proprio osservazioni e richiesta di emendamenti; in particolare è stato utile far osservare come sia necessario, all’articolo 31 del testo,lettera d) far aggiungere ai “consulenti finanziari l’esibizione di un tesserino di riconoscimento con foto tessera e numero di iscrizione all’Organismo dell’albo (OCF)nonché in quale sezione iscritto idoneo ad accertare le sua identità di consulente finanziario”.
Altro importante elemento di osservazione è stato quello di far recepire all’art.1 comma aa) 5-septies.3 per chi esercita professionalmente l’offerta fuori sede (dipendente,agente o mandatario) di applicare la “disciplina contrattuale del settore del credito” ciò al fine di eliminare quelle storture contrattuali e contenziosi legali in forte crescita con i vari soggetti abilitati.
Mentre per i consulenti autonomi, nell’ambito dello svolgimento della loro attività professionale, all’art.18-bis è stato richiesto “l’obbligo di avere una polizza di responsabilità professionale a garanzia dei clienti”.
Le proposte di modifica complessivamente considerate sono dettagliatamente evidenziate in questo documento.