Intervalli e Tempo Determinato: chiarimenti ministeriali
A seguito dell’entrata in vigore della Legge 99/13, di conversione del DL Lavoro, il Ministero del Lavoro, lo scorso 4 ottobre, ha emanato una “nota” nella quale fornisce chiarimenti in merito ai nuovi limiti temporali degli INTERVALLI nel contratto a TEMPO DETERMINATO.
La modifica legislativa contenuta nel DL Lavoro, prevede che in caso di successione tra due contratti, il periodo di “stacco” debba essere almeno di 10 e 20 giorni, con un ritorno alla disciplina pre-Riforma Fornero.
Ulteriore novità è la non applicazione della disciplina degli intervalli per “le attività stagionali e per le ipotesi legate anche ad attività non stagionali individuate dai contratti collettivi anche aziendali”.
La nota del Ministero interpretando tali modifiche, chiarisce che dal 28 giugno 2013 (data di entrata in vigore del DL Lavoro), troveranno applicazione i nuovi intervalli.
Inoltre, in riferimento agli intervalli di 20 e 30 giorni, “ridotti” negli ultimi mesi da parte della contrattazione collettiva (sulla base di un esplicita “deroga” ai 60 e 90 giorni legali introdotti dalla Riforma Fornero), il Ministero li intende NON PIU’ VALIDI.
Rispetto al ruolo della contrattazione collettiva, anche aziendale, di intervento sui 10 e 20 giorni, mentre il disposto legislativo (avallato da una prima circolare dello stesso Ministero del Lavoro n. 35 del 29 agosto 2013), sembra conferire alla contrattazione collettiva, solo la possibilità di un “azzeramento” dei suddetti intervalli, la più recente nota del medesimo Dicastero, lascia, invece, un ampio margine di operatività alla contrattazione collettiva con possibilità di “azzerarli”, “ridurli” e “aumentarli”.
Scarica la Nota e la Circolare 35/2013 del Ministero del Lavoro