Lavoratrice fragile si assenta per Covid, Conad la licenzia: l’Iper ora deve reintegrarla
Conad, le persone non sono cose! Facile trovare uno slogan pubblicitario accattivante, ma le parole devono essere seguite dai fatti. Nel caso di una lavoratrice affetta da una grave malattia, l’azienda dimostra la propria insensibilità e brutalmente, alla prima occasione, tenta di liberarsene. Grazie all’assistenza della UILTuCS Abruzzo e ad un magistrato scrupoloso, il diritto vince sul sopruso
Giustizia è fatta. Il Tribunale del Lavoro di Chieti con l’ordinanza n. 197/2021 del 31 maggio, ha annullato il licenziamento di una lavoratrice fragile e condannato la società che gestisce l’Ipermercato Conad di Megalò di Chieti a reintegrarla immediatamente sul posto di lavoro.
La lavoratrice, assistita dalla Uiltucs Abruzzo, è affetta da una grave patologia autoimmune. E a causa della normativa emanata dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19, durante il periodo dello scorso lockdown, è stata costretta ad assentarsi dal lavoro per la sua condizione di fragilità, essendo maggiormente esposta al rischio di contagio derivante dalla sua immunodepressione.
Ma a novembre, quando la lavoratrice era pronta a rientrare in servizio, secondo il parere del medico competente, la società le ha dato il ben servito, comunicandole il licenziamento per superamento del periodo di comporto.
La difesa della lavoratrice ha fatto leva sul quadro normativo emergenziale emanato dal legislatore sin dalla dichiarazione dello stato di emergenza a tutela dei lavoratori ed in particolare per quelle categorie di lavoratori con grave disabilità o in condizioni di fragilità, quindi maggiormente esposti al rischio di contagio, evidenziando come nel caso della lavoratrice licenziata non trovasse applicazione la normativa ordinaria che avrebbe legittimato il provvedimento espulsivo, oltre che evidenziare nel provvedimento aziendale una discriminazione nei confronti di una lavoratrice portatrice di handicap.In
sostanza la legislazione di emergenza, ed in particolare l’art. 26 del D.L. 18/2020, norma e tutela l’interesse collettivo ad evitare il diffondersi del contagio da Sars Cov 2 e nel contempo tutela i soggetti maggiormente esposti a tale rischio, come i soggetti fragili, garantendone l’assenza dal lavoro.
I lavoratori ricompresi dalle predette norme non versano quindi in un conclamato stato di malattia per il concetto classico della dottrina giuslavoristica, trattandosi di misure essenziali di prevenzione e come tali non possono essere computate ai fini del periodo di comporto.
“Del resto, lo stesso legislatore in più occasioni nella sezione Faq del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, aveva chiarito che l’assenza dei lavoratori fragili non era da computare ai fini del comporto, fino al chiarimento definitivo intervenuto con il Decreto Legge 41/2021 convertito con la Legge n. 69/2021, con il quale il legislatore ha specificato che i periodi di assenza dal servizio per i lavoratori fragili non sono computabili ai fini del periodo di comporto a decorrere dal 17.03.2020”. Da qui l’accoglimento e il reintegro sul posto di lavoro.
“La pronuncia – sottolinea la responsabile dell’Ufficio Vertenze Legali della Uiltucs Abruzzo, Lorella Perfetti – rappresenta una delle prime, di merito, che chiarisce la questione di incertezza venutasi a determinare sulle assenze imposte dalla normativa di emergenza ai lavoratori cosiddetti fragili, i quali paradossalmente, in un contesto di blocco generale dei licenziamenti, si trovano a fronteggiare, come nel caso vagliato dal Tribunale di Chieti, le conseguenze nefaste di un licenziamento per superato periodo di comporto, dovuto alla propria situazione di fragilità”.
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