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Commercio
Home›Commercio›Mediamarket, novità su licenziamenti e ricollocazioni

Mediamarket, novità su licenziamenti e ricollocazioni

By Sara Frangini
24 Febbraio 2026
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Si è svolto il 20 febbraio l’incontro tra le organizzazioni sindacali Filcams, Fisascat e Uiltucs, le strutture territoriali e le Rsu/Rsa della società Mediamarket, assistita da Confcommercio, in merito alla procedura di licenziamento collettivo avviata dalla società a seguito delle previste chiusure dei punti vendita di Forlì e Pesaro.

L’azienda ha illustrato nel dettaglio la bozza di accordo relativa alla gestione della chiusura dei punti vendita e agli strumenti da applicare per la gestione degli esuberi attraverso le ricollocazioni presso altri punti vendita, la cassa integrazione straordinaria per cessazione parziale e la previsione di un incentivo all’esodo per coloro che volontariamente decidano di non opporsi al licenziamento.

L’incontro è servito a fare un riepilogo e un primo confronto approfondito punto per punto, avendo le organizzazioni sindacali ricevuto una prima bozza.

Sul tema delle ricollocazioni l’azienda ha illustrato che:
I lavoratori interessati potranno comunicare in forma scritta la propria disponibilità alla ricollocazione, indicando il punto vendita di destinazione entro il 15 marzo, fermo restando che potranno richiedere la ricollocazione anche successivamente, fino al 30 settembre;
In caso di più richieste verso lo stesso negozio rispetto alle posizioni disponibili, varranno criteri di priorità:
condizioni personali tutelate dalla legge;
carichi familiari;
anzianità aziendale;
La possibilità di richiedere contestualmente anche modifiche orarie (da part-time, verticalizzazione);
Un incentivo economico al trasferimento legato all’aumento della distanza chilometrica.
Le organizzazioni sindacali hanno evidenziato che:
È necessario permettere ai lavoratori di indicare più punti vendita alternativi per le ricollocazioni;
È necessario introdurre anche la possibilità di incremento orario (da part-time a full time), quando richiesto.
In relazione all’incentivo a supporto del trasferimento, le organizzazioni sindacali hanno richiesto di aumentare gli importi previsti a titolo di una tantum non ripetibile e di:
Includere anche distanze inferiori ai 50 chilometri;
Riconoscere l’incentivo anche a chi rientra in negozi dove era già stato occupato, poiché la vita delle persone può essersi nel frattempo strutturata altrove;
Fornire in anticipo l’elenco delle posizioni realmente disponibili nei vari negozi.
L’azienda, in riferimento a coloro che volontariamente decidono di non opporsi al licenziamento, ha presentato una scala di mensilità crescente per anzianità e ha proposto finestre temporali differenziate, dando priorità ai dipendenti dei punti vendita in chiusura, in subordine a quelli dei punti vendita utili al ricollocamento volontario e, infine, al resto della rete.
È stato inoltre illustrato:
Un sistema di decalage delle mensilità se l’uscita avviene durante la cassa integrazione straordinaria;
L’esclusione dell’incentivo pieno per chi si trova a meno di 24 mesi dalla pensione, con trattamento differenziato tramite integrazione Naspi.
Le organizzazioni sindacali hanno chiesto:
Di potenziare ulteriormente l’incentivo, soprattutto per le anzianità più elevate;
Di considerare anche l’età anagrafica, non solo l’anzianità aziendale, per tutelare i lavoratori più difficilmente ricollocabili;
Di rivedere il meccanismo di decalage, giudicandolo troppo penalizzante (ad esempio, perdita elevata di mensilità dopo pochi giorni di cassa integrazione straordinaria);
Di evitare che il terzo gruppo di lavoratori, non direttamente coinvolto nelle chiusure, possa uscire prima che siano garantite soluzioni ai lavoratori dei negozi in chiusura.

L’azienda si è impegnata, nel caso di nuove aperture nelle stesse città, a riconoscere il diritto di precedenza prioritariamente al personale interessato alle chiusure entro 18 mesi, prevedendolo anche per i lavoratori in cassa integrazione straordinaria e per coloro che avessero accettato di non opporsi al licenziamento con incentivo all’esodo. Per questi ultimi la società ha inoltre previsto la restituzione parziale del bonus a seconda del periodo trascorso in cassa integrazione.

Al termine dell’esposizione le organizzazioni sindacali hanno espresso:
Contrarietà assoluta alla restituzione dell’incentivo in caso di riassunzione;

La richiesta che il diritto di precedenza valga non solo nella stessa città ma anche nei comuni limitrofi;

La necessità di una comunicazione preventiva ufficiale ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali in caso di future aperture;

La richiesta di estendere il periodo a 24 mesi.

L’azienda ha illustrato l’impianto tecnico della cassa integrazione straordinaria per cessazione, ricordando che:

La cassa non può essere anticipata dall’azienda, essendo previsto il pagamento diretto da parte dell’Inps;
La durata massima, in base alla normativa vigente, è fino a dicembre 2026.

Le organizzazioni sindacali, su tale argomento, hanno richiesto di:
Verificare concretamente se l’anticipazione da parte dell’azienda non possa essere prevista;
Garantire un’integrazione salariale al 100 per cento;
Prevedere la possibilità di prorogare la misura fino al limite temporale consentito.

Al termine del confronto l’azienda si è impegnata a inviare una nuova bozza in formato Word con le modifiche discusse.
In via riassuntiva, la società ha risposto positivamente a prevedere:

L’indicazione di più punti vendita per la ricollocazione;

La possibilità, qualora possibile, di incrementare l’orario dei lavoratori part-time a full time;

Lo spostamento della data della prima finestra per le ricollocazioni;
Il miglioramento delle comunicazioni su future aperture;

L’impegno a fornire i dati relativi all’età anagrafica;

La revisione del meccanismo di decalage, con riduzione delle finestre e maggiore proporzionalità;

Il miglioramento della scala degli incentivi per le anzianità più elevate.
Restano aperte ulteriori valutazioni riguardanti:
La revisione delle soglie chilometriche per l’incentivo al trasferimento;
La revisione dell’esclusione per chi rientra in un vecchio negozio;
La considerazione dell’età anagrafica nel calcolo degli incentivi;
La verifica tecnica sull’anticipazione della cassa integrazione straordinaria;
L’estensione del diritto di precedenza oltre la stessa città.

Per quanto concerne la restituzione dell’incentivo all’esodo, l’azienda ha posto tale condizione come obbligatoria in caso di riassunzione, richiamando un vincolo previsto da una policy di Gruppo.

Filcams, Fisascat e Uiltucs hanno precisato che il percorso si concluderà nei tempi previsti dalla normativa, con l’incontro presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mentre l’azienda invierà una nuova bozza aggiornata con le modifiche discusse, in vista del prossimo incontro fissato per il 9 marzo 2026 alle 10.
Nel frattempo verrà predisposto un verbale per la proroga della fase sindacale, in attesa della formalizzazione presso il Ministero del lavoro.

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