Negozi Richard Ginori, siglato l’accordo integrativo aziendale

Lo scorso 21 ottobre 2022 a seguito della convocazione dell’assemblea nazionale, Filcams, Fisascat e Uiltucs hanno siglato l’accordo integrativo aziendale Negozi Richard Ginori per il periodo 2022-2024.
I punti che compongono il Cia sono i seguenti:
- Relazioni Sindacali
- Diritti di informazione
- Formazione
- Ambiente e Sicurezza
- Pari Opportunità
- Codice etico
- Tutela di Genere e prevenzione alla violenza di Genere
- Abiti da lavoro
- Orario di Lavoro
- Permessi retribuiti specifici per il “periodo di inserimento” della prole
- Baby Leave
- Videosorveglianza esterna ai punti vendita
- Premio di risultato-variabile
- Indennità di versatilità
- Welfare Aziendale
Le organizzazioni sindacali unitariamente hanno confermato il modello già in vigore di relazioni sindacali che tendono alla valorizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori con l’obiettivo della crescita professionale e culturale nel rispetto di un condiviso Work- Life Balance, condividendo la necessità di incontrarsi una volta l’anno al fine di conoscere i futuri programmi aziendali sia per quanto riguardo lo sviluppo dei prodotti che lo sviluppo dei canali commerciali.
Ad oggi la platea interessata dal presente accordo riguarda 26 tra lavoratrici e lavoratori, che prestano la propria attività lavorativa presso i negozi Richard Ginori di Firenze, Milano, nei Corner Rinascente di Milano e Torino, Outlet di Brescia e Factory Store di Sesto Fiorentino (FI).
Per quanto riguarda la formazione l’azienda si impegna ad utilizzare i fondi interprofessionali sia nazionali che regionali e conferma che le ore di formazione saranno computate come ore di ordinario di lavoro.
Ove la formazione verrà svolta in un negozio diverso dall’abituale vi sarà una corresponsione economica, oltre all’applicazione dell’istituto della trasferta del Ccnl, maggiorata di euro 50.00 per la volontarietà, ripreso anche nel punto in cui si affronta l’indennità di versatilità.
Sul tema sicurezza sul lavoro le parti hanno condiviso di mantenere l’impegno profuso sino ad oggi sulle misure riguardanti sia il D.lgs 81/2008 che il Protocollo sul contenimento della diffusione del virus Sars Cov-2.
In base ai principi previsti dalla Costituzione Italiana e da quanto previsto dal Codice delle Pari Opportunità D.Lgs 198 del 2006, le parti confermano l’impegno ad evitare discriminazioni di genere, orientamento sessuale, razza, religione, orientamento politico in qualsiasi ambito e livello professionale in modo da garantire a tutti le stesse opportunità.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo 80/2015 ed eventuali future modifiche normative, le Parti sul tema della prevenzione alla violenza di genere, introducono ulteriori 60 giorni di aspettativa di cui 15 retribuiti al 100%, disponibilità di modifica temporanea del contratto di lavoro da full time a part time in caso di necessità e l’impegno da parte aziendale di aderire ad un’associazione rivolta all’assistenza delle vittime di violenza di genere e a far sì che la stessa sia a disposizione delle risorse eventualmente interessate.
Gli abiti da lavoro sono a carico aziendale.
Per quanto gli orari di lavoro è stato condiviso che le Boutique sono organizzate su 40 ore articolate su 6 giorni con domenica di riposo, Rinascente e Outlet 40 ore articolati su 7 giorni con riposo di 2 giorni di cui uno la domenica.
In caso di svolgimento di ore di straordinario/supplementare la maggiorazione sarà retribuita nel mese di competenza ma a scelta del lavoratore, le ore effettuate potranno essere retribuite o accantonate in Banca Ore.
Il lavoro domenicale volontario sarà retribuito con la maggiorazione del 50%. In aggiunta a quanto già previsto dal Ccnl del Terziario, sono stati riconosciuti 14 ore di permessi retribuiti per visite mediche specialistiche, Banca ore solidale, gestione delle richieste di variazione degli orari di lavoro e politica di sostegno al part time, piano ferie annuale, Indennità di trasferta aggiuntiva pari al 50% della retribuzione giornaliera, 20 ore di permessi retribuiti specifici per il “periodo di inserimento” della prole ed infine 14 settimane di congedo parentale aggiuntive per i lavoratori padri, con una anzianità di servizio pari o maggiore a 12 mesi.
Visionati gli accordi con le ITL e DTL territoriali per la videosorveglianza esterna ai punti vendita l’azienda dichiara che le finalità di tali strumenti riguardano solo la sicurezza del punto vendita.
Per quanto riguarda il Premio produzione variabile sarà riconosciuto ai lavoratori 1500 euro nel mese di aprile di ogni anno al raggiungimento del 100% del target di ogni mese ( 100% raggiunto negli ultimi 2 anni).
Per gli aventi diritto, che abbiano avuto nel mese 15 giornate di assenza per malattia ai fini del calcolo del P.d.R non sarà considerato il rateo del mese (tra le causali di assenza per malattia non saranno considerate le assenze con causale Covid-19 e assenza legate a patologie oncologiche).
Si specifica inoltre che non rientreranno nel computo delle assenze i periodi di maternità obbligatoria e anticipata, baby leave nonché le assenze per infortunio e i permessi sindacali.
Per quanto riguarda l’indennità di versatilità, le Parti hanno concordato che il dipendente che mensilmente eserciterà la propria prestazione lavorativa volontaria all’interno di un negozio differente da quella di assegnazione avrà diritto all’erogazione di una indennità di versatilità mensile pari a 50,00€ lordi al fine di promuovere la diffusione delle competenze.
A conclusione è stato anche concordato un pacchetto Welfare che sarà distribuito nei 3 anni di validità dell’Intesa a tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti: 300 euro nel 2002, 300 euro nel 2023 e 350 euro nel 2024.
Scarica il comunicato stampa unitario inviato il 26 ottobre 2022