Prenatal, solidarietà: al via dall’1 giugno
Il 23 maggio scorso si è svolto alla Confcommercio di Milano un incontro con l’azienda in oggetto e UILTuCS, Filcams e Fisascat, alla presenza dei rappresentanti territoriali e delle RSA, per discutere la richiesta aziendale di accedere alla CIGS con la causale del Contratto di Solidarietà ai sensi dell’articolo 21 e seguenti del dlgs 148/2015.
Infatti, l’azienda, in data 26 aprile aveva inviato una comunicazione in tal senso alle organizzazioni sindacali, e la discussione nell’incontro del 27 aprile scorso era stata rinviata senza entrare nel merito.
Nel corso dell’ultimo incontro, è stato chiesto preventivamente che fossero verificate le condizioni di redditività dei singoli punti vendita, per giungere ad un accordo che prevedesse riduzioni di orario coerenti con il quadro finanziario specifico di ogni realtà aziendale, evitando così di perseguire tagli lineari.
A fronte delle richieste aziendali, i sindacati hanno inoltre chiesto e ottenuto, che le riduzioni di orario avvengano prioritariamente secondo articolazioni verticali riducendo i disagi dei lavoratori interessati e garantendo agli stessi una adeguata conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (infatti, la giornata lavorativa non potrà in ogni caso essere inferiore alle 4 ore); garanzia dell’anticipazione delle integrazioni al reddito da parte aziendale e una chiara previsione delle verifiche territoriali, che potranno avvenire in ogni momento su richiesta delle organizzazioni sindacali territoriali, circa le modalità di applicazione delle riduzioni orarie.
Si è pertanto sottoscritto il verbale che prevede l’avvio del Contratto di Solidarietà a partire dal prossimo 1° giugno per la durata di 12 mesi e che riguarderà 391 lavoratori con una riduzione d’orario, che in fase di prima applicazione varierà tra il 10 ed il 20%.
Naturalmente, in relazione a riduzioni anche temporanee dell’organico del singolo punto vendita (per esempio, maternità o scadenza di contratti a tempo determinato) tale percentuale potrà variare.
È stato stabilito che comunque la riduzione potrà essere nella media mensile del 20% e massima settimanale del 30%, con conseguente conguaglio nelle successive settimane dello stesso mese.
Per quanto riguarda i trattamenti economici e contributivi, computo di ferie e permessi, vale quanto già previsto per le altre tipologie di CdS.