Protocollo Bingo, firmata l’ipotesi di accordo nazionale
Il 15 maggio scorso nella sede di Fipe, si è riunita nuovamente la prevista Commissione Sindacale per la trattativa sul rinnovo dell’Allegato P – Protocollo Bingo, integrato al Ccnl Pubblici Esercizi e Ristorazione Collettiva e Commerciale dell’8 febbraio 2018, e ha concluso il percorso negoziale con la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo nazionale.
Tale intesa disciplina il rapporto di lavoro per i dipendenti delle Gaming Hall ove prevista l’attività di Bingo, e viene rinnovato per la prima volta dal 2001, anno di nascita delle sale Bingo, oggi profondamente diverse sia sotto l’aspetto del mercato che nell’organizzazione del lavoro dei dipendenti, soggette peraltro a molte modifiche normative, anche locali, in un mercato di riferimento con margini evolutivi non ancora del tutto verificabili.
L’accordo prevede un nuovo impianto di classificazione del personale rispondente alle esigenze di valorizzazione delle professionalità all’interno delle Gaming Hall, coerenti con le esigenze organizzative del mercato di riferimento e con le evoluzioni subentrate negli anni.
Viene individuato un sistema di relazioni sindacali ad hoc al fine di meglio comprendere e affrontare le problematiche del settore, vederne l’evoluzione ed individuare gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare lo sviluppo dell’occupazione nel settore.
Per quanto riguarda la retribuzione si farà riferimento alle tabelle del Ccnl, e ai dipendenti già assunti alla data di sottoscrizione dell’accordo, saranno erogati gli aumenti contrattuali relativi al livello di inquadramento già in essere fino al 2021.
Si è individuato un meccanismo di tutela reddituale anche allo scadere di tale periodo.
Sono venuti meno o si sono attuati i motivi di divergenza emersi nel corso della trattativa: è venuto meno qualsiasi riferimento alla promiscuità delle mansioni e si è ridotto a 18 mesi il contratto di inserimento (Gaming Hall operator junior).
Sul mercato del lavoro si è scelto il livello di unità produttiva per il conteggio dei limiti dei tempi determinati ed è stato inoltre introdotto l’istituto dell’apprendistato per il 2°, 4° e 5° livello di inquadramento, rispettivamente per 36 mesi (2° livello) e per 24 mesi, con le descrizioni delle attività in riferimento ai livelli di inquadramento, le competenze potenziali e i contenuti formativi minimi erogabili agli apprendisti.
Per quanto riguarda le materie non disciplinate dal Protocollo si fa riferimento al Ccnl Pubblici Esercizi e Ristorazione Collettiva e Commerciale dell’8 febbraio 2018, del quale è un allegato, compresa la durata del contratto, di fatto la medesima del Ccnl.