Rider vince la causa con la Uiltucs contro Deliveroo: è lavoro subordinato

Il fattorino si era rivolto alla Uiltucs per essere tutelato nei suoi diritti. Successo in aula: il colosso del food delivery ora deve assumerlo con il Ccnl Terziario.
Il lavoro del rider? È subordinato, con il riconoscimento delle tutele che un lavoro dipendente comporta, in tutto e per tutto. Non solo: il fattorino deve essere assunto con il contratto collettivo nazionale del Terziario.
Ha vinto su tutta la linea il lavoratore del food delivery che ha portato in causa Deliveroo Italia.
Assistito dai legali dello studio Paganuzzi per conto della Uiltucs, Unione italiana dei lavoratori di turismo, commercio e servizi che si occupa dei lavoratori della Gig Economy, il rider ha presentato un articolato e motivato ricorso con il quale chiedeva l’accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo: un lavoro subordinato, full time, per il quale il fattorino aveva diritto anche al riconoscimento di differenze retributive.
Ma andiamo per gradi. Tutto è nato nel 2018, anno in cui il fattorino aveva stipulato con Deliveroo Italia srl un contratto formalmente denominato“contratto di lavoro autonomo”; la prestazione era tuttavia caratterizzata nei fatti da ben poca autonomia.
Da qui l’esigenza di rivolgersi al sindacato, e valutatala situazione insieme alla Uiltucs, di fare ricorso. Secondo il rider la subordinazione c’era eccome.
E anche il Tribunale di Milano, con la sentenza n.1018/2022 del 20 aprile 2022, è stato dello stesso avviso. Si legge nella sentenza che “dalle risultanze probatorie è possibile inferire che l’attore, quale rider di Deliveroo Italia, lavori all’interno e per le finalità di un’organizzazione della società titolare della piattaforma, sulla quale non può esercitare alcuna influenza, senza avervi interesse e senza assumere alcun rischio d’impresa”.
Inoltre è stato accertato che la prestazione risultava“completamente organizzata dall’esterno con un’incidenza diretta sulle modalità di esecuzione, sui tempi e sui luoghi”, quindi non dipendente esclusivamente dal rider, e che “l’accesso alle fasce orarie di prenotazione non era libero, ma era condizionato dal punteggio posseduto dal rider, secondo gli indici di prenotazione”.
Per non parlare del fatto che “il rider veniva penalizzato con decurtazione del punteggio per il ritardo…”. Tutti questi elementi sono stati a lungo oggetto di trattativa tra le parti sociali e in varie occasioni vi ha puntato i fari Mario Grasso, che per la Uiltucs nazionale segue proprio queste vicende.
“Ora – dice Grasso – abbiamo uno strumento in più, una sentenza che riconosce quello che da tempo affermiamo: questo è un lavoro subordinato, i rider hanno diritti e devono avere le tutele che spettano loro. Ci auguriamo che la linea coerente del riconoscimento dell’applicazione del Ccnl Terziario sia seguita anche da altre piattaforme e realtà. Noi ci batteremo sempre affinché i diritti, come in questo caso, vengano affermati”.
Grande soddisfazione anche di Brunetto Boco, segretario generale UILTuCS nazionale. “Siamo pronti – afferma – a fare il passo successivo:lavorare per dotare la categoria di un proprio contratto affinché i lavoratori abbiano gli strumenti normativi e legislativi adeguati per tutelarsi nel modo più appropriato e lavorare in sicurezza”. Passi avanti, quelli indicati di Boco, che riconosce e condivide anche Michele Tamburrelli, segretario generale UILTuCS Lombardia, riconoscendo il valore aggiunto della “sentenza del Tribunale di Milano nei diritti dei lavoratori impegnati nelle consegne a domicilio”. L’uso, spiega, “di un algoritmo nella prestazione lavorativa non può essere un alibi per eludere gli elementi di subordinazione impliciti in questo rapporto di lavoro”.
“L’applicazione – conclude Tamburrelli – del contratto collettivo del terziario, al rapporto di lavoro, fa ben sperare sulla possibilità di tutelare e rappresentare ulteriormente i lavoratori di questo settore”.
Scarica la sentenza Deliveroo del Tribunale di Milano del 20 aprile 2022