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Varie
Home›Varie›Salute e sicurezza: chiarimenti ministeriali circa l’autocertificazione

Salute e sicurezza: chiarimenti ministeriali circa l’autocertificazione

Di master
27 Febbraio 2013
893
0

A seguito di alcuni quesiti posti al Ministero del Lavoro riguardante il termine finale dell’esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi, lo stesso Ministero ha fornito importanti chiarimenti in merito alla proroga del termine stesso ai sensi dell’articolo 29, c. 5, del D.lgs n.81/2008 e s.m.i. che riportiamo:
“L’articolo 29, c.5, del D.lgs. n. 81/2008 prevedeva quanto segue: “l datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui ali ‘articolo 6, c. 8, lett. f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono auto certificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.
Quanto previsto nel precedente articolo non si applica alle attività di cui all’art.31, c. 6, lettere a), b), c), d) nonché g). “.Il termine (30 giugno 2012) previsto in tale disposizione è stato, una prima volta, prorogato con il D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 101 , e, a seguito di tale modifica, l’articolo in esame risultava essere il seguente: ” l datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, c.8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).”
AI fine di consentire ai datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate (il decreto interministeriale sulle procedure standardizzate del 30 novembre 2012(G.U. del 6 dicembre 2012, n.285) è stata prevista una ulteriore proroga inserita nella citata “legge di stabilità” 2013.
L’ articolo, quindi, attualmente, risulta essere il seguente: ” I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, c. 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, c. 8, lettera D, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31 , c.6, lettere a), b), c), d) nonché g).”
Per tale ragione, considerato che il decreto interministeriale entra in vigore il 6 febbraio 2013 e stante la proroga “Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale”, si precisa che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.

Fonte: UIL

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TagscertificazioneLavoroministerosalutesicurezza
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