Sentenza lavoratori degli appalti, nuova importante vittoria della Uiltucs
Importantissimo pronunciamento del Tribunale di Trento sul ricorso presentato da alcune lavoratrici della Ristorazione Ospedaliera, assistiti dalla UILTuCS.
In occasione del cambio di appalto, l’azienda subentrante aveva effettuato le assunzioni sulla base della clausola sociale prevista dal Ccnl, negando però il mantenimento dell’anzianità di servizio ai fini del calcolo del Trattamento di fine rapporto (per le relative rivalutazioni) e, soprattutto, dell’art. 18 legge n. 300/1970 ai fini della tutela contro il licenziamento illegittimo.
Per questo motivo, si è optato per la presentazione di un ricorso volto a far riconoscere che il predetto cambio di appalto si configurava come “trasferimento di ramo di azienda” e, quindi, da assoggettare alla normativa di cui all’art. 2112 c.c.
Il giudice, dopo un ampio excursus della giurisprudenza europea, si esprime per l’accoglimento e riconosce il diritto dei lavoratori alla conservazione dei suddetti diritti.
La sentenza si inserisce in una serie di pronunciamenti positivi relativi alla casistica della Ristorazione Ospedaliera e nelle sedi assistenziali (es. case di riposo), in cui il trasferimento dei beni strumentali (locali, cucina ecc.) fa propendere per la cessione di attività.
Per completezza, alcune affermazioni del giudice appaiono invece non condivisibili, in particolare ove ritiene che la Ristorazione non sia considerabile come “attività labour intensive”: ma ciò conferma la nostra tesi circa la necessità – peraltro affermata nelle premesse circa la valutazione da compiersi per individuare di volta in volta l’entità economica – di analizzare ogni caso di cambio di appalto in virtù degli elementi che caratterizzano l’attività svolta.
In tutti i casi, ancora una vittoria nella difesa dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici degli appalti, contro la pretesa delle aziende di peggiorarne la condizione ad ogni subentro.
Leggi la sentenza.