Accordo di riordino complessivo della disciplina dell’apprendistato nel settore Terziario, Distribuzione e Servizi
Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo Unico sull’apprendistato, a norma dell’art. 1, comma 30,
Legge n. 247/2007 e del D. Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un
percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l’incremento dell’occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la
sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto
alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il
contratto di apprendistato, che è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale; b) contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. Le parti, preso atto che il D. Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l’apprendistato
di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente
formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell’istituto dell’apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo
di concrete opportunità occupazionali. Le parti confermano di impegnarsi a tutti i livelli nei rapporti istituzionali al perseguimento dei
contenuti e dei principi contenuti nel presente accordo, al fine di garantire un’applicazione omogenea in tutte le Regioni della disciplina legislativa dell’apprendistato. A tal fine, le Parti,
inoltre, si impegnano a promuovere intese con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, anche al fine dell’armonizzazione con il presente
accordo.
Le parti, nel darsi atto che le norme di cui al presente accordo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutte le previsioni contenute in precedenti accordi
nazionali/ contratti collettivi nazionali di lavoro del settore TDS, confermano che l’istituto dell’apprendistato costituisce materia disciplinata esclusivamente al livello nazionale di
contrattazione e che, di conseguenza, gli eventuali ulteriori accordi di secondo livello in materiadevono ritenersi non più applicabili, ferma restando la competenza sulle modalità di erogazione
della formazione per il tipo a) che potranno essere concordate a livello regionale.
A tal fine tutte le disposizioni degli accordi territoriali in materia di apprendistato che prevedono durate superiori rispetto a quelle previste nel presente accordo, nonché un numero inferiore di
livelli e mansioni, sono da ritenersi automaticamente allineate a quanto convenuto nel presente accordo.
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Sono fatti salvi gli accordi regolamentari e di funzionamento delle Commissioni presso gli Enti
Bilaterali Territoriali già in vigore.
Sono fatti salvi, inoltre, i contratti individuali di apprendistato stipulati prima dell’entrata in vigore
del presente accordo.
Le Parti concordano, altresì, che i datori i lavoro che hanno sede in più Regioni possono fare
riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale.
PARTE I – DISCIPLINA GENERALE
Art. 1 – proporzione numerica
Considerato quanto disposto dal D. Lgs. n. 167/2011, le parti convengono che il numero di
apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di occupare alle proprie dipendenze non può
superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio.
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che
comunque ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a
3.
Art. 2 – Limiti di età
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 167/2011, potranno
essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante e/o con contratto di alta
formazione e ricerca i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento
dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 226/2005,
nonché con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale i giovani che
abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.
Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l’età minima per l’assunzione di apprendisti è il
diciottesimo anno compiuto.
Per i lavoratori apprendisti di cui all’art. 3 D. Lgs. n. 167/2011 di età inferiore ai 18 anni,
troveranno applicazione le norme del vigente CCNL Terziario, in quanto compatibili.
Art. 3 – Disciplina generale
Ai fini dell’assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale
devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di
inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al
termine del rapporto e la durata del periodo di apprendistato. Il piano formativo individuale dovrà
essere definito entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto ovvero per le fattispecie di cui alle
lettere a) e c) dell’art. 1, D. Lgs. n. 167/2011 nei diversi termini individuati dai soggetti competenti.
Le parti concordano che il periodo di formazione dovrà terminare di norma 30 giorni prima della
scadenza del contratto di apprendistato.
La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30
giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato,
con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi.
In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di
apprendistato.
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Durante lo svolgimento dell’apprendistato le parti potranno recedere dal contratto solo in
presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
In caso di mancato preavviso, ai sensi dell’art. 2118 cod. civ., si applica la disciplina del vigente
CCNL Terziario in materia di indennità sostitutiva del preavviso
Alla scadenza del contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta, ai
sensi dell’art. 2, lett. m), D. Lgs. n. 167/2011, a comunicarlo con un preavviso scritto pari a 30
giorni decorrente dalla scadenza del periodo di formazione.
Art. 4 – Procedure di applicabilità
1) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata
dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione
dell’Ente Bilaterale, prevista dall’art. 20 del vigente CCNL Terziario, competente per territorio, la
quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal predetto CCNL
in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall’azienda ed ai contenuti del
piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della congruità del
rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello
contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al successivo articolo 17.
Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa
si intenderà accolta.
In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità produttive distribuite
in più di due regioni possono inoltrare la domanda di cui al primo comma all’apposita
Commissione istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale.
La commissione paritetica istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale, esprimerà il proprio parere
di conformità in rapporto alle norme previste dal vigente CCNL Terziario in materia di
apprendistato, ai programmi formativi indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo,
finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
Ove la commissione paritetica in seno all’Ente Bilaterale nazionale non si esprima nel termine di 30
giorni dal ricevimento della domanda, la conformità del piano formativo si intenderà acquisita.
In occasione delle assunzioni degli apprendisti le aziende provvederanno a trasmettere il parere di
conformità della commissione paritetica costituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale o, superati i
30 giorni di cui al comma precedente, a segnalare l’avvenuta automatica conferma del piano
formativo alle commissioni paritetiche istituite in seno agli Enti Bilaterali dei territori nei quali sono
previste le assunzioni stesse e presso i Recipes quali verranno inoltrate le relative richieste, al fine di
consentire la sola verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori
qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della
condizione di cui al successivo art. 17.