Adecco, firmata ipotesi di accordo CIA
Dopo un lungo percorso negoziale è stata raggiunta in data 6 dicembre 2017 l’intesa per la stipula dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale del gruppo Adecco.
Sindacati di categoria e azienda hanno completato un confronto durato complessivamente circa 2 anni, che ci ha visti discutere tante tematiche, con momenti di franca e vivace dialettica, concluso però senza conflitto e senza lacerazioni unilaterali del tessuto contrattuale preesistente.
Ampliamento della sfera di applicazione della contrattazione integrativa aziendale, miglioramento dei diritti e delle agibilità sindacali, evoluzione delle tutele soprattutto nella parte relativa al welfare aziendale e alla conciliazione tempi di vita e di lavoro, adeguamento della parte economica al mutato contesto del settore, mantenendo un impianto che tutela il personale delle filiali meno forti e alla stesso tempo limitando la richiesta aziendale di legare il premio di risultato al budget, che viene sperimentalmente introdotto come correttivo al meccanismo preesistente e con gradualità: questi sono in sintesi i principali frutti del negoziato.
Nonostante alcune richieste di parte sindacale non abbiano trovato l’auspicata soluzione, si tratta in ogni caso dell’accordo più esteso e strutturato tra quelli in essere tra le società che svolgono, in prevalenza ma non più esclusivamente, attività di somministrazione.
Nella dinamica della negoziazione va evidenziato che attraverso una faticosa trattativa sono stati superati alcuni nodi determinanti, sui quali i lavoratori erano stati più volte consultati attraverso le assemblee.
Oltre ad allargare il perimetro di applicazione degli istituti negoziati, si è riusciti a far modificare l’impostazione dell’azienda in merito:
- all’erogazione minima mensile in assenza di utile per le filiali (il cosiddetto “basante” che Adecco voleva inizialmente togliere e alla fine è stato mantenuto);
- alla subordinazione del premio al raggiungimento del budget aziendale (che è invece stato introdotto sperimentalmente e gradualmente come “correttivo” soltanto su una parte del premio);
- al superamento della clausola di ultravigenza delle intese sottoscritte (che l’azienda voleva “decadessero” automaticamente, senza bisogno di disdetta), alla fine invece mantenuta come nella precedente intesa.
Di seguito vengono illustrati i principali punti dell’intesa.
Sfera di applicazione
L’intesa prevede l’estensione del “perimetro” della sfera di applicazione della contrattazione integrativa; alle società firmatarie del precedente CIA del 2010 (ADECCO Italia S.P.A., Adecco Italia Holding di Partecipazione e Servizi S.p.a., Adecco Professional Solutions S.r.l., Adecco Formazione S.r.l.) si sono aggiunte Professional Value Italia S.r.l. e Euro Engineering Italia s.r.l.
La parte normativa dell’ipotesi di contratto si applica pertanto a tutti i lavoratori dipendenti delle sopra riportate società del gruppo.
Per quanto concerne invece la parte economica, in risposta ad una delle richieste più qualificanti della piattaforma sindacale, è stato iniziato il percorso di inclusione stabile del personale di Adecco Italia Holding operante presso la sede e il centro servizi in un meccanismo premiale condiviso.
Sono state inoltre inserite specificamente nell’accordo (parte economica) nuove figure professionali destinatarie del sistema incentivante.
Relazioni sindacali
È stato introdotto il pagamento a carico delle società del gruppo Adecco delle spese di viaggio degli RSA per la partecipazione agli incontri previsti annualmente sui diritti di informazione e sugli schemi di incentivazione nonché in caso di convocazione “eccezionale” da parte dell’impresa.
È inoltre previsto il mantenimento del sistema dei cosiddetti raggruppamenti di regione ai fini del diritto alla nomina degli RSA per tutte le società del gruppo (con l’inclusione di Professional Solutions, Professional Value Italia e Euro Engineering Italia).
Tenuto conto del crescente ruolo della formazione del personale ai fini dell’acquisizione e del mantenimento delle competenze, in un’ottica di inclusione e di partecipazione del personale nella discussione e nell’orientamento delle politiche formative, si è concordato di dare vita ad uno specifico Osservatorio per la formazione.
Welfare aziendale e conciliazione tempi di vita e di lavoro
Il titolo II dell’ipotesi di contratto integrativo contiene una significativa evoluzione degli strumenti complessivamente volti a favorire una migliore conciliazione tra vita lavorativa e vita privata, anche negli aspetti che riguardano l’organizzazione del lavoro, e lo sviluppo di una migliore qualità del lavoro, attraverso la salute e il benessere del personale.
Permessi e congedi retribuiti, sostegno alla maternità e paternità
Sono state elevate a 20 le ore di permesso, aggiuntive al monte ferie e ai permessi di cui al CCNL terziario, che le lavoratrici/lavoratori matureranno per anno solare per visite mediche (erano 16 nel precedente contratto).
Questi permessi potranno essere usufruiti anche per le visite mediche necessarie ai figli e ai genitori dei dipendenti.
Sono stati innalzati a 2 i giorni di congedo retribuito per il padre utilizzabili in caso di nascita di un figlio ( 1 giorno nel contratto precedente).
Sostegno alla maternità e paternità: si è confermato e migliorato l’impegno delle aziende del gruppo Adecco a sostenere economicamente le spese per la frequenza dell’asilo nido; l’importo massimo rimborsabile viene elevato a euro 1.800 per bambino (erano euro 1.500 nel contratto precedente).
Welfare e premio di risultato
Il sistema di welfare aziendale viene sviluppato ulteriormente con un nuovo strumento, definito da recenti evoluzioni legislative e fiscali e attivato attraverso l’accordo sindacale; si tratta della possibile conversione del premio variabile in beni e servizi non assoggettati a imposte e contributi.
L’accesso a questo piano welfare, disponibile per tutti i lavoratori destinatari di un premio di produttività, avviene su base volontaria; i lavoratori interessati potranno quindi annualmente decidere di destinare le quote di salario variabile alla fruizione dei beni e servizi ricompresi nel “paniere welfare” e messi a disposizione su apposita piattaforma.
Il paniere welfare (conformemente a quanto previsto dalla normativa) comprende: previdenza integrativa; cassa sanitaria, rimborsi spese per i figli, rimborsi spese familiari anziani, check-up medici, formazione, buoni acquisto, ecc…
L’accordo prevede inoltre che le società del gruppo Adecco riconosceranno un credito aggiuntivo annuale ai dipendenti che convertiranno il proprio bonus variabile in servizi di welfare; il contributo aggiuntivo dell’azienda, che pertanto va ad incrementare quanto già convertito dalla lavoratrice/ lavoratore, scatta a partire dalla conversione in welfare, da parte del dipendente, di un importo minimo di euro 500 di bonus, e cresce in proporzione al contributo stesso, fino ad un tetto di euro 300 (credito aggiuntivo minimo euro 50, credito aggiuntivo massimo euro 300).
Il credito welfare non utilizzato entro la fine dell’anno di riferimento potrà essere destinato alla previdenza complementare oppure andrà ad incrementare il credito welfare dell’anno successivo.
Banca del tempo solidale
Prendendo a riferimento la recente disciplina legislativa, le parti hanno concordato la costituzione di un nuovo strumento, la banca del tempo solidale, a possibile beneficio di lavoratrici/lavoratori che abbiano gravi situazioni familiari ed abbiano già esaurito il monte di ferie e permessi spettanti.
Tale banca del tempo solidale verrà alimentata attraverso la cessione volontaria e a titolo gratuito, da parte dei dipendenti del gruppo Adecco, di una giornata di ferie e di una giornata di permessi o ex festività, come previsto dalla normativa.
Adecco integrerà la banca del tempo, all’inizio di ogni anno, con il conferimento a suo carico di ulteriori giornate di ferie. Tale banca del tempo è aggiuntiva agli altri strumenti legislativi e contrattuali previsti (permessi, congedi, aspettative).
L’accesso a tale strumento sarà demandato ad una commissione paritetica, che valuterà le esigenze alla base della richiesta.
Flessibilità oraria
In tema di orario di lavoro si prevede per il personale delle società firmatarie dell’accordo l’applicazione del regime di articolazione dell’orario settimanale a 40 ore, come disciplinato dal CCNL terziario (nel precedente contratto era prevista l’articolazione a 38 ore).
Inoltre, ogni singolo lavoratore che si trovi nella condizione contrattuale di maturare le ore di ROL, potrà chiedere, su base volontaria, che per l’anno successivo sia applicato il regime a 38 ore settimanali (per favorire la conciliazione dei tempi vita/lavoro), compatibilmente con le esigenze aziendali di carattere organizzativo.
Viene infine confermata ed esplicitata la possibilità per il personale di filiale di godere di 30 minuti di flessibilità in entrata.
Al personale di sede e del centro servizi viene confermata l’articolazione dell’orario di lavoro a 38 ore settimanali, ferme restando le specifiche misure di flessibilità oraria adottate tra le parti negli accordi vigenti e nelle variazioni che potranno successivamente intervenire.
Smart working
Nell’ottica di agevolare un miglior equilibrio fra i tempi di vita e di lavoro viene introdotto, in via sperimentale, il cosiddetto “Smart working” o “lavoro agile”, la cui disciplina è contenuta nella legge n. 81/2017.
Il lavoro agile, che costituisce una diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non una diversa tipologia di rapporto di lavoro, consente lo svolgimento della prestazione lavorativa in modo flessibile, con riferimento sia ai luoghi che ai tempi con i quali viene svolta.
L’accesso al lavoro agile avviene su base volontaria, attraverso la stipula di uno specifico accordo scritto tra azienda e lavoratrice/lavoratore.
All’esito positivo della sperimentazione, le parti si impegnano fin d’ora a definire un accordo quadro che contenga i criteri generali di applicazione dell’istituto.
L’obiettivo dichiarato è quello di poter estendere lo strumento al maggior numero di realtà possibile.
Parte economica
La definizione della parte economica del contratto è stata indubbiamente l’aspetto più laborioso dell’intera trattativa. La proposta iniziale dell’azienda di rideterminare l’intero importo del bonus condizionandolo interamente al budget e di eliminare l’erogazione minima mensile per le filiali in assenza di utile è stata respinta. Allo stesso tempo abbiamo creato le condizioni per un allargamento del perimetro degli schemi condivisi di bonus.
Abbiamo conseguito il mantenimento del cosiddetto “basante” (“erogazione minima mensile in assenza di utile”) , in un’ottica di solidarietà tra tutto il personale delle filiali, che consente di dare una “sicurezza” anche alle filiali meno performanti.
Con la trattativa si è riusciti a inoltre a “trasformare” il collegamento al budget in un correttivo sperimentale, che incide solo per una parte del premio e con gradualità nel corso del tempo.
Si esclude esplicitamente che il mancato raggiungimento del budget possa essere utilizzato come elemento di valutazione di scarso rendimento.
Le tipologie di bonus riconosciute ai dipendenti di filiale sono: 1) bonus quantitativo “MAC” filiale; 2) bonus crescita utile gestionale filiale vs. anno precedente.
Si prevede un correttivo graduale al bonus quantitativo in relazione al raggiungimento del budget di utile gestionale:
- anno 2018: correzione sino ad un massimo del -5% in caso di mancato raggiungimento dell’utile gestionale annuale vs. utile gestionale da budget;
- anno 2019: correzione sino ad un massimo del -15%, con correzione in positivo sino ad un massimo del +3%;
- dal 2020: correzione sino ad un massimo del -25%, con correzione in positivo sino ad un massimo del +5%.
Il valore correttivo per il 2020 sarà ridotto ad un massimo del -20% qualora venga raggiunto il risultato di utile gestionale da budget complessivo dall’intero gruppo Adecco Italia.
A “protezione” del percorso indicato l’azienda fornirà indicazioni relative all’andamento del mercato al fine di condividere logiche, metodi e strategie utilizzate nella definizione dei budget.
Inoltre le parti si incontreranno annualmente al fine di verificare l’andamento delle filiali.
A ulteriore “protezione” si prevede che qualora il numero complessivo delle filiali che non raggiungono il budget di utile gestionale sia particolarmente significativo (secondo le percentuali già individuate dalle parti e specifiche per ciascuno dei tre anni di vigenza contrattuale), vi sia o la non applicazione del fattore correttivo (qualora la percentuale di raggiungimento sia inferiore al 50%) o un’ulteriore attenuazione del fattore correttivo.
Sono state infine rivisitate le 4 fasce di utile netto da MAC di filiale, con relative percentuali a seconda del ruolo (le percentuali sono state invece mantenute come nel precedente accordo); alla luce del diverso scenario del settore rispetto al 2010, le fasce sono state “alzate”.
Personale di Adecco Italia sede e centro servizi
Si prevede che il premio variabile, dettagliato nella bonus policy annuale e relativo addendum, sia preventivamente condiviso con le rappresentanze sindacali aziendali e territoriali. In caso di mancata condivisione sulla coerenza dei criteri identificati rispetto ai principi dell’intesa, le parti si incontreranno al livello nazionale.
Politiche attive
Verrà costituita una commissione paritetica (entro marzo 2018) con la finalità di presentare una proposta di retribuzione variabile condivisa per i ruoli di “PA specialist” e di “PA consultant”, da integrare successivamente nell’accordo generale. Nel frattempo si darà continuità, per le figure sopra riportate, agli attuali schemi di bonus.
Decorrenza e durata
L’accordo, sia nella parte normativa che economica, avrà durata triennale, dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre del 2020. Viene mantenuta la clausola di ultravigenza del precedente contratto integrativo aziendale, per cui l’accordo rimane in vigore, oltre il periodo previsto, salvo disdetta, sino a diversa intesa tra le parti.
Scarica il Contratto Integrativo Aziendale Adecco Italia del 6 dicembre 2017
Scarica il Contratto Integrativo Aziendale Adecco Italia (parte economica) del 6 dicembre 2017
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