Auchan, ex premio aziendale: nota UILTuCS
Con il pagamento della mensilità di luglio da parte di Auchan emergerà nelle buste paga di alcune migliaia di lavoratori il mancato pagamento delle somme retributive ricordate all’articolo 22 dell’Accordo Integrativo Aziendale del 10 ottobre 2007 che in tale occasione vennero congelate, conservate “in cifra fissa ad personam ai soli lavoratori già in forza con contratto a tempo indeterminato” che le avessero già maturate alla data del 31 dicembre 2005, confluendo nella voce retributiva “ex premio aziendale ad personam” (art. 22, 1° comma AIA 31.10.2007), di cui veniva concordata la non assorbibilità “in ragione della loro origine di trattamenti contrattuali collettivi” (art. 22, ultimo comma AIA 31.10.2007).
Detti trattamenti economici, oltre al premio fisso mensilizzato su 14 mensilità e valido a tutti gli effetti di legge e di contratto previsto precedentemente dal contratto integrativo aziendale Rinascente nelle ex-Città Mercato, comprendevano:
- i trattamenti economici integrativi riconosciuti ai lavoratori del punto vendita di Torino Corso Romania in forza dello specifico accordo siglato con Auchan nel 1996 (Contatto Rio del 25.01.1996);
- l’elemento salariale distinto e il “bonus periodale non variabile” previsti dalla contrattazione della società Sigros distribuzione e Indis (CIA del 19.12.1994);
- la voce denominata AAAP (Accordo Aziendale Ad Personam) istituita in applicazione di quanto previsto dall’art.16 dell’ipotesi d’accordo del 7 novembre 1996 delle società dell’ex Gruppo Migliarini e di quanto previsto dall’art. 17 del CIA 19 febbraio 1997, in particolare per le società Iper Ancona e Iper Fano;
- i trattamenti economici previsti dalla contrattazione Rinascente per i livelli 4° super e 4° extra e l’indennità di funzione, che sempre in forza dell’AIA Auchan 10.10.2007 venivano conservati quali ad personam ai soli lavoratori che li avessero già maturati alla data del 31.12.2005 (art. 22, terzultimo e penultimo comma AIA Auchan 31.10.2007).
In particolare i lavoratori coinvolti da tale iniziativa unilaterale adottata da Auchan a seguito del recesso unilaterale dichiarato dall’azienda dall’AIA 31.10.2007 il 20 marzo 2015 con decorrenza dal 1° luglio 2015 potranno essere concentrati nei seguenti punti vendita:
– Piemonte: Rivoli, Venaria, Torino Corso Romania;
– Lombardia: Cinisello, Merate, Nerviano, Cesano, Concesio, Bergamo, Curno, Vimodrone;
– Veneto: Padova, Roncadelle, Vicenza;
– Marche: Ancona, Fano;
– Lazio: Roma Casalbertone, Roma Collatina;
– Puglia: Taranto;
– Campania: Mugnano, Pompei;
– Sicilia: Palermo, Catania Misterbianco;
– Sardegna: Cagliari Marconi, Cagliari Santa Gilla, Sassari.
Non si può escludere che in altri punti vendita Auchan siano presenti ulteriori lavoratori che essendo stati trasferiti successivamente da quei punti vendita in altri punti vendita Auchan avessero mantenuto tali trattamenti quale parte integrante della propria retribuzione.
La Segreteria Nazionale chiama pertanto tutte le strutture della UILTuCS a monitorare con grande attenzione la situazione che si viene a realizzare a partire dalla consegna delle buste paga di luglio prevista per i prossimi giorni, a diffondere la presente circolare con affissione della medesima in tutti i punti vendita Auchan e a raccogliere le adesioni dei singoli lavoratori che intendano adire le vie legali al fine di vedersi riconosciuto il pagamento di tali somme.
Foto: jean-louis Zimmermann