CCNL ortofrutta: accordo di rinnovo
Il 7 luglio u.s. le OO.SS. Fisascat-Cisl, Flai-Cgil e Uiltucs hanno raggiunto con Fruitimprese-Confcommercio l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese ortofrutticole ed agrumarie per il periodo 2014/2016.
Questo accordo interviene, innovandoli anche significativamente, su vari articoli del CCNL; in particolare, le parti hanno condiviso soluzioni in tema di sistema delle relazioni sindacali, di struttura ed assetto contrattuale settoriale, di politiche per le pari opportunità, di conservazione del posto di lavoro in caso di assenze per malattia, di abrogazione di contratti di gradualità, di cicli stagionali e, naturalmente, di incrementi salariali da riconoscere durante la vigenza dello stesso contratto collettivo.
In tema di relazioni sindacali si è convenuto di incontrarsi entro il 30 giugno 2015 per inserire nel CCNL l’applicazione dell’eventuale accordo nazionale sulla rappresentanza concordato per il settore.
Per quanto riguarda la struttura dell’assetto contrattuale si è esplicitato che essa si articola su due livelli, nazionale ed aziendale/di gruppo o territoriale/di bacino, soprattutto al fine di contribuire al superamento di ostacoli meramente nominali e formali che spesso, negli ultimi anni, hanno reso difficile l’esercizio della contrattazione di secondo livello.
Relativamente alle politiche settoriali per la promozione delle pari opportunità, si è stabilito che padri e madri, al fine di conciliare i tempi di vita e lavoro per le esigenze legate all’assistenza dei figli di età inferiore a 14 anni, potranno usufruire del monte ore di permessi retribuiti previsti dal contratto anche frazionati per ora o unità di ore; inoltre si è pattuito che, nel caso di maternità o paternità facoltativa, la lavoratrice o il lavoratore può richiedere un’anticipazione del TFR anche in assenza dei presupposti di legge; come pure è stato condiviso che, nelle imprese con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, le madri con orario di lavoro full-time potranno -per il periodo successivo all’assenza per maternità-usufruire della conversione del rapporto in part-time fino al compimento del terzo anno di età del figlio: trascorso tale periodo, tuttavia, sarà facoltà della lavoratrice ripristinare il contratto full-time.
Per il contratto di apprendistato si è convenuto di inserire –in sede di stesura definitiva-un articolato che tenga conto delle modifiche legislative intervenute, soprattutto per effetto del D.lgs 34/2014.
Il periodo per la conservazione del posto di lavoro in caso di assenza prolungata per motivi di salute passa da 120 a 180 giorni.
È stata decisa l’abrogazione dell’art. 82 del precedente CCNL relativo ai contratti di gradualità.
L’allegato 10 al CCNL è stato aggiornato con l’inserimento dei cicli produttivi di attività di produzione e commercializzazione di prodotti di IV gamma (ortaggi e frutta fresca pronti per il consumo) e di attività di produzione e commercializzazione di prodotti di V gamma (prodotti precotti).
In tema di aumenti economici, che saranno corrisposti in tre tranche, le parti hanno concordato un incremento salariale, per il triennio 2014/2016, a regime, pari a € 85,25 al IV livello.
L’intesa, raggiunta a poco più di sei mesi dalla scadenza del CCNL, nonostante la difficoltosa fase congiunturale anche per questo settore, riteniamo dia alla categoria adeguate risposte sia in termini economici che normativi.