CCNL Studi Professionali: prime valutazioni
Il 17 aprile 2015 è stata sottoscritta l’ipotesi di rinnovo del CCNL degli Studi Professionali.
La contrattazione realizza un risultato importante in un settore significativo per il numero di addetti occupati, per le dinamiche di trasformazione che lo caratterizzano e per la strutturazione delle relazioni sindacali che si è tracciata.
Il contratto decorre dal 1° aprile 2015 e scade il 31 marzo 2018; per il principio dell’ultravigenza manterrà i suoi effetti fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
L’accordo prevede innanzitutto un aumento a regime pari ad 85 euro al 3° livello, che costituisce il livello medio di riferimento nel settore. Nel corso della vigenza contrattuale, l’aumento di 85 euro determina lo sviluppo di una massa salariale pari a 1.885 euro.
Nelle materie relative al mercato del lavoro si è cercato di dare una risposta all’emergenza occupazionale, con strumentazione in grado di agevolare l’accesso al lavoro, contemperata dalla successiva ricerca della stabilizzazione.
E’ stato introdotto il contratto di reimpiego, che potrà essere attivato per assunzioni a tempo indeterminato di ultracinquantenni e di soggetti inoccupati e disoccupati di lunga durata (con esclusione dei soggetti che rientrano nel campo di applicazione dell’apprendistato).
Il dispositivo prevede fino a due livelli inferiori di sottoinquadramento per i primi 18 mesi e un livello per i successivi 12 mesi. L’istituto è escluso per i lavoratori assunti al 5° livello.
Sono stati definiti i limiti massimi all’utilizzo dei contratti a termine all’interno degli studi, tenendo conto che la maggior parte di essi occupa meno di 16 dipendenti. Allo stesso tempo si è rafforzato il percorso volto alla fidelizzazione e stabilizzazione dei tempi determinati, prevedendo un diritto di precedenza per i lavoratori che hanno più di un contratto a termine dallo stesso datore in caso di ulteriori assunzioni a tempo determinato.
In tema di apprendistato è previsto l’innalzamento al 50% della percentuale di conferma degli apprendisti, per le strutture che occupano più di 50 dipendenti (ad esempio laboratori di analisi e aziende di recupero crediti). Sono stati inoltre richiamati e resi disponibili ad una valorizzazione, anche attraverso la contrattazione di secondo livello, l’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, l’apprendistato di alta formazione e ricerca e l’apprendistato per il praticantato.
Limitatamente alla vigenza del presente contratto, ai neo-assunti si applicherà un meccanismo graduale di maturazione dei permessi, fatti salvi i permessi derivanti dalla trasformazione delle ex festività soppresse.
Per quanto concerne la conciliazione dei tempi di lavoro e di quelli familiari è stato disciplinata ed introdotta la possibilità di usufruire del congedo parentale ad ore, sia per il full-time che per il part-time.
E’ stato infine rafforzato l’intero sistema della bilateralità, pensandola in un’ottica di sistema e di inclusione.
E’ stato incrementato di 2 euro, a carico del datore di lavoro, il contributo di finanziamento dell’ente bilaterale; nella contribuzione complessiva di 22 euro (di cui 2 a carico del lavoratore come da precedente contratto), 15 euro sono destinati all’assistenza sanitaria integrativa (CADIPROF) e 7 euro all’ente bilaterale (EBIPRO).
Quota parte della contribuzione all’ente bilaterale andrà a finanziare iniziative di assistenza nei confronti di titolari e collaboratori; tali prestazioni andranno a carico di una gestione specifica e separata.
Tale profilo ha lo scopo di estendere il welfare contrattuale anche a nuove figure e di rafforzare il livello di iscrizione dei lavoratori all’assistenza sanitaria integrativa e all’ente bilaterale.
Cresce l’impegno a trovare, attraverso la bilateralità, strumenti di sostegno al reddito in un settore che ne è praticamente privo e a mettere in campo iniziative di raccordo tra sostegno al reddito, formazione e supporto alla collocazione (politiche attive).
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Foto: casaeclima.com