Confcommercio: accordo sulla rappresentatività
È stato siglato oggi un accordo sulla rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali tra Cgil, Cisl, Uil e Confcommercio-Imprese per l’Italia.
Tale accordo aggiunge un tassello importante verso l’adozione di regole chiare e condivise in tutti i settori produttivi, adattandole alle diverse specificità riscontrate nei vari comparti, circa la misurazione e certificazione della rappresentanza sindacale e i criteri che rendono efficaci ed esigibili gli accordi collettivi nazionali e di secondo livello.
Anche tale intesa prevede una procedura che permette a organizzazioni sindacali o datoriali di aderirvi, previa verifica congiunta da parte di tutte le organizzazioni stipulanti.
In ogni caso, per poter aderire, le altre organizzazioni sindacali e/o datoriali dovranno porre termine, tramite formale recesso e disapplicazione, ad accordi eventualmente già sottoscritti, che contengano norme e/o procedure in violazione dell’accordo Cgil, Cisl, Uil e Confcommercio-Imprese per l’Italia o che riportino norme che determinano una compromissione di contratti collettivi sottoscritti da queste confederazioni.
Nel merito l’intesa si compone di tre parti:
A) Contrattazione collettiva nazionale di categoria;
B) Contrattazione collettiva di secondo livello;
C) Disposizioni finali.
A) Contrattazione collettiva nazionale di categoria
Questa parte, suddivisa in cinque capitoli, oltre a normale le regole per la stipula dei Ccnl, stabilisce anche le modalità e i criteri per misurare la rappresentanza e rappresentatività delle singole organizzazioni sindacali.
MISURAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA E RAPPRESENTATIVITÀ
Nel dettaglio, per quanto riguarda la misurazione della rappresentanza e rappresentatività, l’accordo prevede quattro indicatori:
a) Numero di deleghe per la trattenuta del contributo associativo sindacale;
b) Consensi ottenuti (voti espressi) dalle organizzazioni sindacali in occasione delle elezioni RSU;
c) Numero di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro presentate nel settore di riferimento, nel corso del triennio antecedente all’avvio dei negoziati per il rinnovo del Ccnl;
d) Le pratiche per la disoccupazione certificabili dall’Inps.
Per vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro si intendono: accordi per cassa integrazione, anche in deroga, e mobilità, contratti di solidarietà, transazioni, conciliazioni effettuate presso le DTL, nonché quelle trattate in sede sindacale e le conciliazioni effettuate presso le competenti commissioni costituite presso gli Enti Bilaterali, depositate presso le DTL. Si tratta, in ogni caso, di procedure che devono poter essere tutte riscontrate presso gli uffici pubblici competenti.
Cgil, Cisl, Uil e Confcommercio-Imprese per l’Italia hanno concordato, inoltre, che le specifiche modalità di certificazione e ponderazione degli elementi di cui ai punti a), b), c) e d) saranno definiti nei singoli Ccnl.
Per quanto riguarda la raccolta delle deleghe sindacali esse saranno comunicate dalle aziende all’Inps, previa apposita convenzione, attraverso la dichiarazione mensile Uniemens. Effettuata questa rilevazione l’Inps trasmetterà tali dati al Cnel o ad altro ente terzo che sarà individuato.
Ai fini della misurazione dei consensi ottenuti nelle elezioni RSU, i verbali saranno trasmessi dalle commissioni elettorali ai Comitati Regionali Paritetici (di seguito CRP) territorialmente competenti. Per quanto riguarda la Lombardia e il Veneto potranno esserci due Comitati per ciascuna regione.
Tali comitati saranno composti da sei componenti, uno per ciascuna organizzazione sindacale firmataria e da altrettanti componenti di nomina Confcommercio. Il CPR, che opera a titolo gratuito, provvederà a raccogliere i dati comunicati dalle commissioni elettorali, ad aggregarli per ogni organizzazione sindacale per ambito di applicazione del Ccnl di competenza e ad trasmetterli al Cnel o altro ente terzo. Laddove sono presenti Rsa o non vi è alcuna forma di rappresentanza, sarà rilevato solo il numero delle deleghe.
I dati riferiti agli indicatori c) e d), con la necessaria documentazione di deposito presso le DTL e/o l’Inps (per le disoccupazioni), saranno inoltrati dalle organizzazioni sindacali territoriali al CPR territorialmente competente.
Infine, il Cnel o altro ente terzo raccoglierà i dati provenienti dall’Inps e dai CPR e ne effettuerà la ponderazione secondo i pesi che saranno definiti, come suddetto, in un apposito regolamento.
La rilevazione così ponderata sarà, quindi, risultante dalla percentuale delle deleghe (iscritti a una singola organizzazione sul totale degli iscritti e non dei lavoratori), dei voti (voti ottenuti sul totale dei voti espressi), delle vertenze (sul totale deli elementi rilevati) e delle disoccupazioni.
Al fine di monitorare l’andamento di tali procedure, le Parti firmatarie hanno istituito una Commissione Nazionale, composta da sei membri (tre di parte sindacale e tre di parte datoriale), che opererà a titolo gratuito e che avrà anche il compito di curare i rapporti con i soggetti istituzionali coinvolti dalla presente intesa.
CONTRATTAZIONE NAZIONALE
Per quanto riguarda i Ccnl, sono abilitate a partecipare alla contrattazione esclusivamente le organizzazioni sindacali firmatarie o aderenti all’intesa del 26 novembre che dispongano, nell’ambio di applicazione del contratto, di una rappresentatività non inferiore al 5%, secondo i criteri individuati dalla stessa intesa.
Al contempo, per essere efficaci ed esigibili, tali Ccnl devono essere sottoscritti da organizzazioni sindacali di categoria che godano, singolarmente o congiuntamente, di almeno il 50%+1 della rappresentanza nel settore.
I Ccnl sottoscritti in base a queste regole dovranno, inoltre, prevedere delle clausole e/o procedure di raffreddamento finalizzate a garantire, per tutte le parti, l’esigibilità degli impegni assunti.
REGOLAMENTO RSU
1) le Parti concordano che laddove siano presenti RSU non potranno essere nominate contemporaneamente RSA (unicità della forma di rappresentanza in azienda);
2) il passaggio tra RSA a RSU potrà avvenire solo se definito unitariamente;
3) le Rsu saranno elette con voto proporzionale;
4) il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente la Rsu ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituto.
Resta fermo quanto già previsto in tema di rappresentanza nei diversi Ccnl e non modificato espressamente dalla presente intesa.
B) CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI SECONDO LIVELLO
Gli accordi aziendali sono efficaci ed esigibili se approvati dalla maggioranza delle Rsu e di intesa con le organizzazioni territoriali o nazionali di categoria.
Laddove siano presenti Rsa, tali accordi sono efficaci ed esigibili se sottoscritti dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell’ambito delle organizzazioni che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati direttamente dall’azienda. Entro dieci giorni dalla sottoscrizione, se richiesto da almeno una delle organizzazioni sindacali espressione delle confederazioni firmatarie della presente intesa, tali accordi dovranno essere sottoposti al voto dei lavoratori con un quorum fissato al 50% più uno dei lavoratori interessati. Nel caso in cui tale richiesta di consultazione fosse avanzata da organizzazioni sindacali diverse da quelle firmatarie, essa dovrà essere supportata dalle firme di almeno il 30% dei lavoratori dell’impresa.
I contratti collettivi territoriali, invece, sono efficaci ed esigibili se sottoscritti da organizzazioni che godono, singolarmente o insieme ad altri, di una rappresentanza e rappresentatività nel territorio e nel settore pari almeno al 50% +1. Tale percentuale si riferisce all’anno precedente a quello in cui avviene la stipula dell’intesa.
C) DISPOSIZIONI FINALI
Cgil, Cisl, Uil e Confcommercio ribadiscono che le relazioni sindacali e le materie contrattuali sono affidate all’autonoma determinazione delle parti e conseguentemente si impegnano a rispettare i contenuti della presente intesa.