Consorzio Cineca: accordo ex art. 4 legge 92/12
Il giorno 24 novembre è stato sottoscritto a Bologna il verbale di accordo tra il Consorzio Interuniversitario Cineca e Filcams e UILTuCS ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012 n. 92 (legge cd. Fornero).
Questo accordo, una novità per il nostro settore, consente di gestire le fasi di riorganizzazione aziendale senza impatto sui livelli reddituali dei lavoratori, che potranno scegliere liberamente l’adesione al percorso definito, e pone le basi per favorire il turn over anche generazionale.
L’accordo prevede la possibilità, su base volontaria, per un numero massimo di 30 lavoratori del Consorzio, che maturano i requisiti per il pensionamento entro i quattro anni successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro, l’accompagnamento alla pensione tramite l’erogazione di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti e nel riconoscimento della relativa contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi di età e di contribuzione per il pensionamento.
In particolare, il datore di lavoro si impegna a corrispondere all’INPS la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
Saranno interessati all’accordo quei lavoratori che cesseranno volontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 2015/2018 e che matureranno i requisiti minimi per il pensionamento entro il 2022.
Per il primo anno di applicazione dell’accordo, saranno raccolte le disponibilità dei singoli lavoratori entro il 5 dicembre prossimo. Per gli anni seguenti i lavoratori interessati potranno manifestare al Cineca la loro disponibilità di aderire al percorso entro il 31 ottobre di ogni anno.
All’atto delle dimissioni i lavoratori sottoscriveranno un verbale di conciliazione individuale ai sensi dell’articolo 2113, comma 4, del Codice Civile e degli articoli 411 e 412 ter del Codice di Procedura Civile.
Rimane in carico ai lavoratori l’onere di presentare la domanda di pensione alla sede INPS competente, non essendo previsto l’accesso automatico al pensionamento effettivo.
Ogni sei mesi le parti si incontreranno per il monitoraggio sullo stato di attuazione dell’accordo.