Contratti di solidarietà
Anche per il 2013 sono state prorogate alcune importanti misure che riguardano i contratti di solidarietà difensivi, spesso utilizzati anche nei nostri settori, alla luce del prolungarsi della situazione di crisi economica.
Gli aspetti recentemente disciplinati dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) riguardano entrambe le tipologie dei contratti di solidarietà difensivi.
Contratti di solidarietà difensivi di tipo A
Il trattamento di integrazione salariale per i lavoratori delle aziende che hanno sottoscritto contratti di solidarietà difensivi ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 863/1984 (aziende che rientrano nell’ambito di applicazione della CIGS) è incrementato anche per il 2013 dalla percentuale del 60% a quella dell’80%.
E’ quanto previsto dall’articolo 1, comma 256 della legge n. 228/2012; in virtù di tale disposizione, l’integrazione salariale spettante ai lavoratori coinvolti da un contratto di solidarietà difensivo di tipo A sarà anche per il 2013 pari all’80% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro.
In particolare, il comma 256 della legge di stabilità stabilisce che tale intervento “è prorogato per il 2013 nel limite di 60 milioni di euro”.
L’INPS, con il messaggio n. 1114 del gennaio 2013, ha successivamente confermato l’ammontare dell’indennità per i contratti di solidarietà contenuta nella legge di stabilità.
Il campo di applicazione del contratto di solidarietà difensivo di tipo A è costituito dalle aziende che rientrano nel campo di applicazione della CIGS; i lavoratori destinatari dell’integrazione salariale sono quelli in possesso dei requisiti per poter beneficiare della CIGS; la norma infine prevede la stipula di uno specifico accordo collettivo aziendale.
Contratti di solidarietà difensivi di tipo B
La legge di stabilità (legge n. 228/2012) prevede anche per il 2013 il finanziamento dei contratti di solidarietà difensivi destinati ai dipendenti delle aziende che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni.
Il comma 405, articolo 1, della legge di stabilità prevede la proroga anche per il 2013, nel limite di 35 milioni di euro, dell’intervento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi nei settori non coperti dalla CIGS.
I contratti di solidarietà difensivi di tipo B (legge n. 236/1993) si possono applicare alle aziende non destinatarie della normativa in materia di cassa integrazione guadagni che abbiano avviato una procedura di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991 o che abbiano in corso procedure per effettuare licenziamenti plurimi individuali (D.L n. 185/2008).
Nel caso di ricorso al contratto di solidarietà difensivo di tipo B (detta anche “solidarietà piccola”), viene erogato un contributo pari al 50% del monte ore perse, da dividere tra azienda e lavoratori; in questo modo al lavoratore viene corrisposta un’indennità pari al 25% del salario perso in virtù della riduzione oraria. Gli accordi aziendali possono però prevedere di destinare ai lavoratori anche la quota di pertinenza dell’azienda; in questo caso l’integrazione salariale spettante ai dipendenti è pari al 50% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro.