Lavoro festivo: mai obbligatorio, anche se previsto nella lettera di assunzione
Il Tribunale di Rovereto con sentenza n. 10/2016 dell’8 marzo è tornato sul tema del lavoro festivo (feste nazionali e festività infrasettimanali) prendendo spunto dal ricorso di alcune lavoratrici assistite dalla UILTuCS addette alle casse della ASPIAG Service cui l’azienda aveva comminato delle sanzioni disciplinari per essersi rifiutate di fornire prestazioni lavorative nei giorni festivi e che avevano tempestivamente comunicato tale indisponibilità.
La sentenza è particolarmente significativa in quanto l’obbligo alle prestazioni lavorative nei giorni festivi era previsto nelle lettere individuali di assunzione delle lavoratrici. Il Tribunale ha infatti affermato il principio che tali clausole sono nulle e inefficaci in quanto “il lavoratore finirebbe col rimanere vincolato per tutta la vita lavorativa in azienda ad una scelta non solo espressa in un momento di debolezza quale quello dell’assunzione (o della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto), ma anche soggetta a valutazioni di opportunità ampiamente variabili tanto nel breve quanto nel lungo periodo (si pensi, a mero titolo esemplificativo, a quanto diversa possa essere la valutazione fatta da una persona libera da impegni familiari rispetto ad una persona con bambini piccoli).”
Il Giudice del lavoro ha pertanto annullato le sanzioni disciplinari comminate dall’Azienda, che è stata condannata al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese del giudizio.
Scarica la sentenza del Tribunale di Rovereto sul lavoro festivo.