OBI condannata anche in appello
Ha avuto esito positivo la vicenda di due dipendenti dell’azienda OBI di Trento, entrambi iscritti alla UILTUCS, che si sono visti recapitare una sanzione disciplinare per aver deciso di usufruire della festività del 2 giugno.
Il giudici della Corte d’Appello di Trento, confermando la sentenza, ribadiscono quanto affermato nel primo grado di giudizio:
“essendo il lavoratore titolare di un diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione delle festività religiose e civili ( Ferragosto, 25 aprile, 1 maggio, etc dodici in totale) e la sua rinunciabilità esige la stipulazione di un accordo tra le due parti del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro quindi non può inserire unilateralmente i lavoratori nei turni afferenti quelle giornale festive ma deve preventivamente ottenere il loro consenso e quindi proporre agli stessi lavoratori lo svolgimento dell’attività lavorativa e non già deve essere il lavoratore a richiedere di potersi assentare o di avvisare il datore di lavoro dell’intenzione di assentarsi”.
La pronuncia della Corte d’appello costituisce quindi un’importantissima vittoria dei lavoratori e pone in evidenza che la difesa del contratto nazionale, anche attraverso le aule dei tribunali, come argine alle derive più estremiste dell’interpretazione del “Decreto Salva Italia”.
UILTuCS Trentino Alto Adige
Foto: ranchoobiwan.org