Sentenza superminimo Auchan: le motivazioni della condanna
Pubblichiamo le motivazioni della sentenza emessa il 3 marzo dal Tribunale di Torino in ordine alla cancellazione del superminimo ad personam non riassorbibile operato dall’azienda a partire dal mese di luglio dell’anno passato. Il Tribunale di Torino, ha sancito l’illegittimità dell’atto compiuto dall’azienda, respingendo l’opposizione da essa proposta rispetto al decreto ingiuntivo a suo tempo comminatole su iniziativa della UILTuCS di Torino, e ha conseguentemente condannato l’Azienda al pagamento del superminimo.
Nelle motivazioni il Giudice afferma tra l’altro che la tesi aziendale “non può essere condivisa sia perché contraddetta dal tenore letterale della norma [si tratta dell’art. 22 del contratto integrativo aziendale Auchan del 2007; N.d.R.] sia perché contrasta con il principio dell’intangibilità da parte della contrattazione collettiva dei diritti individuali già entrati a far parte del patrimonio individuale di ogni singolo lavoratore.”
Dopo aver compiutamente ancorché sommariamente descritto la genesi della norma del CIA Auchan 2007, il Tribunale di Torino – richiamandosi anche alla giurisprudenza della Corte di Cassazione – stabilisce che “il diritto avente natura retributiva entrato a far parte del sinallagma genetico del rapporto di lavoro e del patrimonio individuale di ogni singolo lavoratore non è suscettibile di essere revocato” come invece l’Azienda pretendeva di fare in forza del recesso unilaterale dal contratto integrativo da essa operato.
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Foto: actus-drive.fr