Sonepar: accordo per la CIGS in deroga
Il 6 marzo scorso, presso il Ministero del Lavoro a Roma, si è svolto il previsto incontro tra le OO.SS. e Sonepar in merito alla procedura di mobilità per 154 lavoratori aperta dall’azienda. A fronte della prospettiva di un mancato accordo e di un elevato numero di opposizioni al licenziamento, l’azienda ha accettato la richiesta delle OO.SS. di utilizzare la CIGS in deroga al fine di rendere meno traumatica la procedura. I confronti svolti, sia a livello nazionale che a livello territoriale, sono stati propedeutici a determinare le condizioni concordate negli accordi sottoscritti. L’accordo sottoscritto con il Ministero del Lavoro prevede la concessione della CIGS in deroga dal 11 marzo 2013 al 28 settembre 2013 per un numero massimo di 154 persone, durante il quale è possibile per i lavoratori coinvolti, aderire alla procedura di mobilità con il solo criterio della volontaria non opposizione al licenziamento. Per tali lavoratori, con accordo a latere, è previsto un incentivo all’esodo quantificato in 5 mensilità di retribuzione lorda individuale per anzianità di servizio inferiori a 10 anni e di 7 mensilità di retribuzione lorda individuale per anzianità di servizio superiori a 10 anni, comprensive dell’indennità di preavviso. L’accordo sottoscritto dalle OO.SS. e da Sonepar prevede, oltre all’unico criterio della volontarietà per il periodo di durata della CIGS in deroga, che:
- nel caso di accettazione di trasferimento ad altra sede sia riconosciuta, oltre a quanto previsto dal CCNL, una UNA TANTUM di 2 mensilità se il trasferimento è tra i 50 ed i 100 km dalla propria residenza o dalla attuale sede di lavoro, oppure una UNA TANTUM di 4 mensilità se la nuova sede è oltre i 100 km o fuori regione rispetto la sede attuale.
- Verrà aperta una nuova procedura di mobilità durante la CIGS in deroga, che avrà le stesse motivazioni ed interesserà gli stessi profili professionali di quella attuale per un massimo di 125 lavoratori (quindi una diminuzione di 29 unità rispetto l’attuale) ed escluderà coloro che rientrano nelle categorie protette.
- I licenziamenti effettuati con la nuova procedura di mobilità saranno comminati coi soli criteri di legge, e potranno essere intimati solo dopo il termine della CIGS in deroga (28 settembre 2013). La rinuncia all’impugnazione in cambio dell’incentivo all’esodo potrà avvenire entro 30 giorni dall’intimazione del licenziamento.
- Nel caso di adesione all’uscita per la nuova procedura di mobilità dopo la CIGS in deroga l’incentivo all’esodo riconosciuto sarà di 5 mensilità di retribuzione lorda individuale più una somma pari alla retribuzione che sarebbe spettata a titolo di indennità di preavviso per anzianità di servizio inferiori a 10 anni, e di 7 mensilità di retribuzione lorda individuale più una somma pari alla retribuzione che sarebbe spettata a titolo di indennità di preavviso per anzianità di servizio superiori a 10 anni.
- Per tutti i lavoratori che rinunceranno all’opposizione al licenziamento, l’azienda metterà a disposizione un servizio di outplacement.
Ovviamente tutto il piano di ristrutturazione aziendale sarà oggetto di verifica tra azienda e OO.SS. con appositi incontri, il primo dei quali è previsto per il 12 aprile prossimo a Bologna.