Aspi e mini Aspi: pubblicato il decreto sulle aliquote
Publicato il 23 maggio in Gazzetta Ufficiale il Decreto Interministeriale 18 febbraio 2014, inerente il graduale allineamento delle aliquote contributive dell’Aspi e della Mini Aspi, previsto dalla Legge 92/12 e relativo ai soci lavoratori di cooperative, assunti con contratto di lavoro subordinato, di cui al DPR 602/70.
Giova ricordare che la L. 92/12 ha previsto incrementi annuali della contribuzione Aspi pari allo 0.26% per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 e 0,27% per il 2017 e che ,per tali categorie di lavoratori, la prestazione per disoccupazione involontaria venisse erogata in misura proporzionale alla aliquota effettiva di contribuzione versata nell’anno di riferimento, come annualmente definita, con Decreto Interministeriale (Ministero del Lavoro di concerto con quello dell’Economia).
Fermo restando che con il D.I. n° 7253 del 25/01/2013 la misura definita per il 2013 era pari al 20%, l’attuale provvedimento stabilisce, sulla base degliincrementi contributivi annuali sopra richiamati, le rispettive percentuali di liquidazione delle prestazioni di Aspi e Mini Aspi per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, evitando quindi di lasciare nell’incertezza della emanazione del decreto annuale sia i lavoratori che le cooperative.
Pertanto in ragione del Decreto interministeriale, la misura con la quale saranno erogate le prestazioni per disoccupazione involontaria per i lavoratori soci di cooperativa di cui al DPR 602/70 sono le seguenti:
- per l’anno 2014, per un importo pari al 40% della misura delle indennità;
- per l’anno 2015, per un importo pari al 60% della misura delle indennità;
- per l’anno 2016, per un importo pari all’80% della misura delle indennità;
- per l’anno 2017, per un importo pari al 100% della misura delle indennità.
Pertanto è solo con l’anno 2017 che i lavoratori soci di cooperativa potranno ricevere la prestazione piena, anno in cui le cooperative verseranno per intero il contributo pari all’1,31% , contestualmente, e sempre nell’arco dei cinque anni, verrà gradualmente aumentata la contribuzione relativa allo 0,30, destinato alla formazione, con una progressione pari allo 0,6% annua.