AUCHAN: trasferimento ramo d’azienda a Manutencoop
Il 27 maggio è stato siglato il verbale di accordo in merito al trasferimento del ramo d’azienda manutenzione da Auchan a Manutencoop.
La procedura eseguita ai sensi dell’art.47 2° comma della Legge 428/90 in applicazione dell’art. 2112 Codice civile, aveva carattere esclusivamente informativo e il trasferimento si sarebbe in ogni caso realizzato anche in mancanza di uno specifico accordo, che risulta però indispensabile per conseguire tutele superiori a quelle previste dalla legge, come avvenuto.
L’accordo raggiunto determina una serie di condizioni di miglior favore per i lavoratori coinvolti, e precisamente, oltre al fatto che anche in futuro ai dipendenti verrà applicato il CCNL del Terziario, della distribuzione e dei servizi:
1. il mantenimento per tre anni degli sconti previsti dal vigente contratto integrativo per i dipendenti Auchan;
2. la possibilità per i lavoratori sottoscrittori di quote Valauchan di non ricevere la liquidazione delle stesse, come previsto dalle norme sottoscritte a suo tempo, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro con Auchan e passaggio a Manutencoop, e di continuare a detenerle fino al compimento del terzo anno dalla loro sottoscrizione, al fine di massimizzare i vantaggi fiscali previsti dalla normativa vigente;
3. l’avvio immediato di un negoziato finalizzato all’armonizzazione dei trattamenti in ordine a quanto non trasferibile in capo alla nuova azienda dei trattamenti previsti dal contratto integrativo Auchan, e in particolare del meccanismo di salario variabile;
4. la possibilità per il lavoratore di chiedere la liquidazione dei ratei di 13° e 14° mensilità maturati fino alla data di passaggio a Manutencoop e del TFR maturato fino al 31 dicembre 2006 ancora depositato in Auchan, allo scopo di fronteggiare le eventuali problematiche connesse al diverso regime di corresponsione della retribuzione operante in Manutencoop, che prevede il pagamento al giorno 10 del mese successivo di tutte le spettanze relative al mese precedente;
5. una modalità di corresponsione della retribuzione operante fino al 31 dicembre 2013 che prevede il pagamento di un’anticipazione pari al 90% della retribuzione fissa il 25 del mese e il saldo di tutto il restante (elementi fissi ed elementi variabili) al giorno 10 del mese;
6. Manutencoop si è inoltre e infine impegnata ad applicare a questi lavoratori, pur mantenendo il CCNL del Terziario, l’art. 4 del CCNL Multiservizi, che prevede l’obbligo del passaggio diretto dei lavoratori alla ditta subentrante in caso di cambio di appalto.