Eurofidi-Eurocons, licenziamenti: firmati gli accordi
Si sono concluse il 4 agosto 2015, con distinti accordi stipulati in sede di Ministero del Lavoro, le due procedure di licenziamento collettivo riguardanti le aziende Eurofidi Scarl ed Eurocons Srl.
Come è noto, le procedure erano state aperte “in parallelo”, con lettera datata 27 maggio 2015, e prevedevano il licenziamento, rispettivamente, di 49 e 37 lavoratori.
Dopo una dura e lunga trattativa in sede sindacale, che non aveva portato al raggiungimento di nessun accordo, anche se aveva posto le basi per una possibile soluzione, la sede ministeriale ha portato a sciogliere le questioni principali e a trovarne le relative soluzioni.
I licenziamenti secondo i “secchi” criteri di legge sono stati scongiurati e tramutati in licenziamenti senza opposizione, “incentivati” con mensilità aggiuntive, modulate secondo le disponibilità comunicate date dai lavoratori e cioè:
a) entro il 31/10/2015, mantenendo l’incentivo pieno;
b) dal 1°novembre 2015 al 31/12/2015, con incentivo dimezzato.
Per gli altri – ad eccezione di figure professionali, dichiarate “infungibili” dalle aziende – si applicherà un contratto di solidarietà (di tipo B, perché non rientrante nell’area di applicazione della CIGS) con le seguenti caratteristiche:
1) i contratti di solidarietà decorreranno dal 15 settembre 2015 e termineranno il 30 giugno 2016;
2) la riduzione dell’orario di lavoro non potrà superare il 60% su base mensile;
3) i part time non potranno avere ridotto il proprio orario sotto il minimo previsto del contratto nazionale (16 ore);
4) l’azienda si impegna ad anticipare la quota di integrazione spettante ai lavoratori (25% delle ore perse);
5) la riduzione dell’orario varierà a seconda dei settori e degli uffici;
6) le aziende aumenteranno gli orari di lavoro nel caso o di nuovi carichi di lavoro o di riduzione del personale per effetto dell’esodo incentivato;
7) le aziende si impegnano, al fine di garantire l’equità e la coerenza professionale dell’applicazione dei Cds, ad incontri periodici e a confronti con le organizzazioni sindacali e con le Rsa/Rsu sia nella fase della loro prima applicazione che successivamente.
A latere sono stati definiti accordi sindacali di gestione tra le parti aventi per oggetto gli incentivi e verifiche relative alle fungibilità con l’impegno di ridurre sino ad azzerare il ricorso alla solidarietà, concordando anche ulteriori momenti di confronto e di verifica durante tutta la vigenza.
Infine le aziende hanno voluto inserire una “clausola di salvaguardia”, nel caso di mancanza di finanziamento dei Cds. Il Ministero ha comunque sottolineato come questa ipotesi sia assolutamente irrealistica.