Novità per il lavoro occasionale accessorio
Il Ministero del Lavoro ha emanato la Circolare n. 4 in cui vengono fornite indicazioni operative ed interpretative in merito alle novità sul LAVORO ACCESSORIO, inserite nella Legge 92/12.
La Riforma, modificando l’art. 70 e ss. del d.lgs 276/03 che disciplinano il lavoro occasionale di tipo accessorio, ne fornisce una nuova definizione: “Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare”.
Dal 18 luglio 2012, quindi, il lavoro accessorio è utilizzabile da parte di qualunque committente privato e pubblico per prestazioni rese da qualunque soggetto (con l’unico limite per il settore agricolo), ma ne viene limitata la portata economica dell’utilizzo che diventa l’elemento qualificante la natura “meramente occasionale” dell’istituto.
E’ stato, infatti, soppresso, rispetto al vecchio dettato normativo, l’elenco di attività per le quali era possibile utilizzare tale istituto (lavoro domestico, giardinaggio, manifestazioni sportive e culturali, etc), così come la possibilità di svolgere lavoro accessorio percependo da ogni singolo committente un massimo di 5 mila euro nell’anno solare.
Estremamente importante la novità sul “valore orario” – e non più solo nominale – del buono lavoro. Tale novità dovrebbe eliminare situazioni in cui con un solo voucher del valore di 10 euro lorde, si possano compensare prestazioni svolte in più ore.
La circolare precisa che resta salva la possibilità di remunerare 1 ora di lavoro con più voucher.
Il valore nominale, da cui deriva il valore orario del buono lavoro, è fissato con Decreto del Ministero del Lavoro “tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali”. In attesa del Decreto, il valore nominale vigente è di 10 euro lorde, pari a 7,50 euro al netto di contributi previdenziali ed assistenziali.
Ulteriore elemento di innovazione dell’istituto è che i carnet di buoni lavoro, saranno “numerati progressivamente” e “datati”. Fornendo su tale novità un orientamento interpretativo, il Ministero precisa, con riferimento alla data, che la stessa debba essere intesa come l’“arco temporale di utilizzo del voucher, non superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto”. Quindi, dal momento dell’acquisto, il committente avrà un tempo massimo di 1 mese, per utilizzarlo. Tali elementi di novità dovrebbero dare maggiore contezza e certezza del periodo di svolgimento della prestazione lavorativa, e, soprattutto, in sede di verifica ispettiva, di immediata verifica del corretto utilizzo dell’istituto.
La circolare si chiude con il sistema sanzionatorio conseguente alla violazione delle nuove disposizioni:
- il superamento dei limiti economici, determina la trasformazione del rapporto, in lavoro subordinato a tempo indeterminato, a cui si aggiungono le conseguenti sanzioni civili e amministrative
- l’utilizzo dei buoni lavoro in periodi diversi da quelli consentiti determina la trasformazione in un rapporto subordinato a tempo indeterminato. L’assenza, in periodi diversi da quelli in cui andrebbero utilizzati i voucher, di un “titolo” legittimante la prestazione di lavoro accessorio, fa ritenere tale prestazione svolta in nero con conseguente ed implicita applicazione della relativa sanzione economica (da 1.500 fino a 12 mila euro).
Il Ministero, precisa che il committente, al fine di non incorrere in tali sanzioni, “potrà opportunamente richiedere al prestatore di lavoro una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, in quanto sono circostanze ed elementi che il lavoratore conosce, ma che al committente non sono noti. Tutto ciò, spiega la circolare, in attesa che l’Istituto completi il sistema di monitoraggio in ordine ai limiti di ammissibilità in capo al lavoratore dell’accredito dei voucher.
E’ infine prevista una disciplina transitoria per i voucher acquistati precedentemente al 18 luglio 2012. Gli stessi potranno essere spesi fino al 31 maggio 2013 secondo la precedente disciplina (non verranno conteggiati ai fini del raggiungimento dei limiti di compenso di 5 mila e 2 mila e sono esclusi dal vincolo di parametrazione oraria).