Obbligatorietà di Fondo Est: l’art. 95 del Ccnl del Terziario vincola tutti i datori di lavoro
E’ del 15 gennaio 2013 la prima sentenza che stabilisce l’obbligatorietà dell’iscrizione a Fondo Est (ma lo stesso si può dire per tutti i fondi di assistenza sanitaria integrativa di natura contrattuale). Negli anni passati, infatti, non vi sono stati dei veri e propri pronunciamenti, ma solo transazioni di fronte al Giudice, pur con il riconoscimento del 100 per cento di quanto richiesto dal lavoratore.
La sentenza del Giudice della sezione Lavoro del Tribunale di Torino, nella causa promossa da una lavoratrice patrocinata dalla Uiltucs del Piemonte, ha stabilito che l’art. 95 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del terziario, distribuzione e servizi e la dichiarazione a verbale in calce a tale articolo, “secondo cui le quote e i contributi per il finanziamento del fondo di assistenza sanitaria integrativa fanno parte del trattamento economico complessivo spettante al lavoratore, destituisce di fondamento la tesi di parte convenuta secondo cui l’azienda, non avendo aderito ad alcuna delle associazioni di categoria stipulanti, sarebbe vincolata soltanto all’applicazione della parte economico/normativa del Ccnl e non già alle clausole contrattuali, quali quella relativa al Fondo Est, qualificate come obbligatorie, in quanto non disciplinanti direttamente il rapporto di lavoro ma costituenti obblighi esclusivamente a carico dei soggetti collettivi contraenti”.
Citando anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 5625 del 2000, il giudice ha dichiarato che “la clausola contrattuale che prevede l’obbligo per i datori di lavoro di iscrivere i lavoratori al fondo e di versare le quote e i contributi previsti deve essere ricondotta alla parte economico-normativa del Ccnl, che ha la funzione sociale di realizzare una disciplina uniforme dei rapporti di lavoro di una determinata categoria ed è vincolante anche per i datori di lavoro non iscritti alle associazioni datoriali stipulanti”
Il giudice ha quindi condannato l’azienda, che aveva omesso di iscrivere la lavoratrice a Fondo Est, a risarcire la stessa per una somma pari al costo sostenuto per le prestazioni sanitarie, che le sarebbe stato rimborsato dal fondo qualora l’azienda avesse provveduto all’iscrizione.